Interesse legittimo: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
Nell'ordinamento italiano non esistono [[norma (diritto)|norme]] definitorie: l'espressione "interessi legittimi" è comunque presente in tre articoli della [[Costituzione]]: all'art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._24 24|24]] dove è stabilito il diritto di agire in giudizio per la difesa dei diritti (intesi come diritti soggettivi) e degli interessi legittimi, all'art.
[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._103 103|103]], in cui si stabilisce la giurisdizione del [[Consiglio di Stato]] e degli altri organi di giustizia amministrativa per la tutela degli interessi legittimi, e all'art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._113 113|113]], dove si prevede che avverso gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la possibilità di tutelare questa posizione soggettiva in sede giurisdizionale.
 
L'interesse legittimo ha come oggetto una utilità o un bene della vita che un soggetto privato mira, rispettivamente, a conservare o a conseguire tramite l'esercizio legittimo del potere amministrativo.
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== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
* [{{cita web|url=http://www.altalex.com/index.php?idnot=364 |titolo=''Risarcibilità dell'interesse legittimo: la storica sentenza delle Sezioni Unite'']}}
 
{{Funzione amministrativa in Italia}}