Molestie sessuali: differenze tra le versioni
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Dalla fine degli [[anni 1980|anni ottanta]] anche l’UE si è occupata a più riprese della problematica, l’ultima volta nella direttiva 2006/54/CE, nella quale viene affermato che:
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== La situazione nel mondo ==
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In virtù dell’articolo 5 della legge sulla parità dei sessi, le vittime di molestie sessuali possono chiedere a un giudice di accertare una discriminazione nella fattispecie delle molestie sessuali e di farla cessare. Il tribunale può condannare le datrici e i datori di lavoro al versamento di un’indennità, al risarcimento del danno e alla riparazione morale.<ref>Una raccolta delle decisioni in materia pronunciate da diversi tribunali possono essere consultate al sito [http://www.faft.ch www.faft.ch].</ref>
Malgrado questa possibilità, alle vittime si raccomanda di optare nel limite del possibile per una procedura extragiudiziale. Ad esempio, una procedura interna all’azienda oppure un intervento dell’ufficio di conciliazione cantonale competente il cui compito principale è quello di fare da mediatore tra le parti. Nel 2004, gli uffici di conciliazione si sono riuniti nella Conferenza svizzera degli uffici di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi LPar.<ref>[http://www.sks-coc.ch]</ref>
==== Fatti e cifre ====
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== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
*
{{portale|antropologia|diritto|lavoro|sociologia}}
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