Organismo di diritto pubblico: differenze tra le versioni

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Un '''organismo di diritto pubblico''', secondo la legge italiana <ref>{{cita legge italiana|articolo=3|tipo=d.lgs.|numero=163|giorno=12|mese=03|anno=2006|titolo=Codice dei contratti pubblici}}.</ref>, indica un [[soggetto di diritto|soggetto giuridico]] collettivo che non è necessariamente una [[pubblica amministrazione italiana]]. L'"organismo di diritto pubblico" è un ente, dotato di personalità giuridica, che viene istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale e che, a tal fine, viene sottoposto a forme di influenza pubblica. I parametri sostanziali che permettono di ritenere sussistente una forma di sottoposizione dell'ente alla dominanza pubblica possono essere di carattere funzionale o strutturale. In particolare, si ravvisa un'influenza pubblica nel caso in cui lo Stato o un altro ente o organismo pubblico finanzino in modo maggioritario l'attività dell'ente medesimo, oppure ne sottopongano a controllo la gestione o designino più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.
 
== Cenni storici ==