Dirigente: differenze tra le versioni

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Con sentenza n. 22965/2013, la Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo e la contestuale richiesta di risarcimento del danno patito, in conseguenza di scelte operative che si presume abbiano portato a non realizzare i risultati attesi. Si introduce una nozione di responsabilità verso il datore di lavoro,almeno per il livello di inquadramento dirigenziale, che non è strettamente legata alla violazione di leggi e contratti collettivi, o di procedure e regolamenti aziendali, ma al risultato atteso della prestazione lavorativa.
 
In modo analogo, nel settore pubblico, la reponsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilitàa mministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto (Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Piemonte, n. 1192/EL/2000 del 13 aprile 2000).
 
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