Plenipotenziario: differenze tra le versioni

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In diritto internazionale è detto '''plenipotenziario''' l'[[organo (diritto)|organo]] che, essendo munito dei cosiddetti ''pieni poteri'', è autorizzato a negoziare e firmare un [[trattato (accordo)|trattato internazionale]] per conto del proprio [[stato]] (o della [[Santa Sede]]).
 
LoGli statostati (oe la Santa Sede) partecipapartecipano alla negoziazione didei untrattati trattatobilaterali bilateralee oalle adconferenze una conferenza internazionaleinternazionali per la conclusione di untrattati trattato plurilateraleplurilaterali attraverso unpropri proprio organoorgani (''delegazione''), alcuni componenti deldi qualequali sono di solito muniti dei pieni poteri.
 
I trattati sono ''siglati'', a soli fini di autenticazione, con l'apposizione delle iniziali a piè di ogni pagina, da tutti coloro che li hanno negoziati mentre sono ''firmati'' alla fine dai soli plenipotenziari. La firma segna la conclusione del trattato e obbliga gli stati ad agire in buona fede nel rispetto del medesimo. Tuttavia, salvo che il trattato disponga diversamente, con la firma gli stati non sono ancora parti all'accordo: è necessario che il trattato sia ''ratificato'' dall'organo competente di ciascun stato, solitamente il [[capo dello stato]], impegnando così lo stato a rispettarlo sul piano internazionale.