Legge delega: differenze tra le versioni

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== Disciplina normativa generale ==
L'art. 76 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]] sancisce che l’eserciziol'esercizio della funzione legislativa, ordinariamente esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.), possa essere delegato al [[governo italiano|Governo]], nel rispetto di tre espliciti vincoli: la determinazione di principi e criteri direttivi, un tempo limitato di validità della delega, entro il quale il Governo può esercitarla, e oggetti, cioè materie, definiti.
 
La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere sempre con la procedura normale di esame e di approvazione diretta (art. 73 Cost.). Nel suo testo deve contenere l'espressione dei suddetti vincoli costituzionali. Tali ulteriori vincoli sono a garanzia delle prerogative del Parlamento, a impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, arrogandosi di fatto la funzione legislativa.