Regione a statuto ordinario: differenze tra le versioni

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Una '''regione italiana a statuto ordinario''' è una [[regione (ente)|regione]] della [[Repubblica italiana]] avente uno [[stuto (diritto)|statuto]], quale [[fonti del diritto|fonte]] dell’ordinamentodell'ordinamento regionale, ma gli statuti sono di tipo diverso: si distinguono, infatti, le regioni dotate di uno ''[[statuto speciale]]'' da quelle dotate di ''statuto ordinario''.
 
La differenza deriva dalla natura e dal contenuto dell'atto: lo statuto speciale è una [[legge costituzionale]] e definisce le forme e condizioni di [[autonomia speciale]], mentre per le altre regioni le forme e condizioni di autonomia sono stabilite dalla [[Costituzione italiana|Costituzione]] e lo statuto ordinario delle stesse viene approvato con [[legge regionale statutaria]].
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Secondo l'art. 123 della Costituzione lo Statuto ordinario "è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale"
 
In seguito alla promulgazione da parte del Presidente della Regione si passa alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per quanto riguarda le materie, lo Statuto deve disciplinare obbligatoriamente “la forma del governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” della Regione, l’iniziatival'iniziativa delle leggi, il referendum e la pubblicazione degli atti normativi.
 
Lo Statuto ordinario è la '''Fonte primaria regionale''', ma al di sotto gerarchicamente dalla Costituzione.
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Nonostante la Costituzione del [[1948]] avesse previsto la presenza delle Regioni, tuttavia le regioni a statuto ordinario sono state istituite concretamente solo nel [[1970]].
 
Lo Stato trasferiva con legge o atto equiparato alle Regioni le funzioni amministrative, anche se si trattava di un trasferimento parziale. Una prima svolta nella ripartizione delle funzioni si è avuta con la legge 59 del [[1997]], ossia la cosiddetta “Legge Bassanini”, che prevedeva l’attribuzionel'attribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni anche per quanto riguarda la cura e la promozione dello sviluppo delle rispettive comunità e non solo per le materie in cui aveva competenza legislativa. Inoltre la legge Costituzionale n.1 del [[1999]] ha modificato la forma di governo regionale<ref>[https://www.academia.edu/11435460/La_forma_di_governo_nei_nuovi_statuti_regionali Statuto regionale e forme di governo: le Costituzioni alla prova dei fatti - Diritto e giustizia, 18 ottobre 2003]</ref>, introducendo l’elezionel'elezione popolare diretta del Presidente della Giunta.
 
Nel [[2001]] il Parlamento ha modificato il titolo V, parte II della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]. Tale riforma ha profondamente mutato i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali, ma piuttosto che demarcare uno “Stato Federale” ha disegnato una “Repubblica delle Autonomie” articolata in più livelli territoriali di Governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni).
Un altro passo verso la maggiore autonomia delle Regioni si è avuto con la modifica dell’artdell'art. 117 Cost. Il testo precedente elencava le materie su cui le regioni avevano potestà legislativa (concorrente), riservando tutte le altre materie alla potestà legislativa dello Stato. Un'ulteriore tipologia di competenza spettante alle Regioni, era quella cosiddetta ''Integrativa - facoltativa'': la disciplina della materia spettava allo Stato con legge ordinaria, nella quale potevano essere definiti spazi di intervento della regione nei casi e modi prescritti. Ora invece il nuovo art. 117 prevede:
art. 117. 2 elenca le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato;
art. 117.3 elenca le materie di potestà legislativa concorrente;
art. 117.4 riserva alle regioni la potestà legislativa (residuale) per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale.
Inoltre sempre con la riforma del [[2001]] si è superato il “principio di parallelismo delle funzioni”, in base al quale la competenza legislativa attraeva a sé anche quella amministrativa. Oggi, ai sensi del riformato art. 118 Cost., l’attribuzionel'attribuzione della generalità delle funzioni amministrative è riservata ai Comuni sulla base dei principi di: sussidiarietà (l'ente di livello superiore interviene solo quando l’amministrazionel'amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere al compito), differenziazione (enti dello stesso livello possono avere competenze diverse) ed adeguatezza (le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza).
 
== Le Regioni a Statuto ordinario ==
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* b) potestà legislativa concorrente, che incontra gli stessi limiti per quanto concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma differisce da queste per le materie elencate;
* c) potestà integrativa e attuativa che permette alle Regioni di creare norme su determinate materie, che possano adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali, evitando, dunque la competenza delle Regioni e riservando le materie residuali allo Stato.
Tra l’altrol'altro la riforma del Titolo V, ha introdotto anche il [[Regionalismo]] differenziato ai sensi dell’artdell'art. 116.3 che rinvia allo statuto speciale «forme e condizioni particolari di autonomia».
 
Gli statuti delle cinque regioni a statuto speciale sono stati approvati con [[legge costituzionale]]:
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== Limiti ==
La ''potestà legislativa concorrente'' consiste nel compito da parte dello [[Stato]] di dettare i principi fondamentali della materia (legge cornice), mentre spetta alle Regioni la disciplina di dettaglio, nel rispetto dei limiti statali. Qualora ciò non avvenga la violazione da parte della Regione è costituzionalmente illegittima perché la legge cornice rappresenta una norma interposta tra una disposizione costituzionale e una legge regionale. Casi particolari sono quelli in cui manchi o la disciplina di dettaglio o la ''legge cornice'': nel primo caso è permesso l’interventol'intervento statale nel dettare la disciplina di dettaglio in attesa della competente legge regionale. Da ricordare che questi atti normativi statali sono “cedevoli” poiché perdono efficacia quando la regione adotta una sua disciplina di attuazione. Nel caso in cui manchi la legge cornice, la regione può emanarla rispettando quelli che sono i principi legislativi in via interpretativa delle leggi vigenti in quella determinata materia. Per quanto riguarda la potestà esclusiva dello Stato, diverse sono le materie che tagliano la competenza regionale. Tali materie sono definite trasversali e un esempio è rappresentato dalla lettera m) art. 117.2, determinazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (es. LEA: LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA).
 
Prima della riforma le Regioni incontravano vari limiti nell’esercizionell'esercizio della potestà legislativa: limiti di legittimità e di merito. I primi potevano essere fatti valere dal Governo davanti alla Corte Costituzionale, i secondi di fronte alle Camere. Per quanto riguarda i ''limiti di legittimità'' essi erano divisi in limiti generali, validi per ogni tipo di legge locale e limiti specifici dei vari livelli di potestà. I limiti generali erano connessi in parte alla “natura” della legge regionale come fonte primaria (legge Costituzionale) e in parte alla “natura” derivata dell’entedell'ente Regione (limite degli obblighi internazionali).
 
Nell’artNell'art. 117 comma 1 il Legislatore statale è parificato al Legislatore regionale nel rispetto non solo degli obblighi comunitari ma anche degli obblighi internazionali. Inoltre ai sensi dell’artdell'art. 117.9 alle Regioni è consentito stipulare “accordi con gli Stati e intese con enti territoriali interni di altro Stato”, riservando alla legge statale la disciplina dei “casi e delle forme” di tale esercizio.
 
== Fonti normative ==