Regione a statuto ordinario: differenze tra le versioni
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Una '''regione italiana a statuto ordinario''' è una [[regione (ente)|regione]] della [[Repubblica italiana]] avente uno [[stuto (diritto)|statuto]], quale [[fonti del diritto|fonte]]
La differenza deriva dalla natura e dal contenuto dell'atto: lo statuto speciale è una [[legge costituzionale]] e definisce le forme e condizioni di [[autonomia speciale]], mentre per le altre regioni le forme e condizioni di autonomia sono stabilite dalla [[Costituzione italiana|Costituzione]] e lo statuto ordinario delle stesse viene approvato con [[legge regionale statutaria]].
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Secondo l'art. 123 della Costituzione lo Statuto ordinario "è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale"
In seguito alla promulgazione da parte del Presidente della Regione si passa alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per quanto riguarda le materie, lo Statuto deve disciplinare obbligatoriamente “la forma del governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” della Regione,
Lo Statuto ordinario è la '''Fonte primaria regionale''', ma al di sotto gerarchicamente dalla Costituzione.
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Nonostante la Costituzione del [[1948]] avesse previsto la presenza delle Regioni, tuttavia le regioni a statuto ordinario sono state istituite concretamente solo nel [[1970]].
Lo Stato trasferiva con legge o atto equiparato alle Regioni le funzioni amministrative, anche se si trattava di un trasferimento parziale. Una prima svolta nella ripartizione delle funzioni si è avuta con la legge 59 del [[1997]], ossia la cosiddetta “Legge Bassanini”, che prevedeva
Nel [[2001]] il Parlamento ha modificato il titolo V, parte II della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]. Tale riforma ha profondamente mutato i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali, ma piuttosto che demarcare uno “Stato Federale” ha disegnato una “Repubblica delle Autonomie” articolata in più livelli territoriali di Governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni).
Un altro passo verso la maggiore autonomia delle Regioni si è avuto con la modifica
art. 117. 2 elenca le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato;
art. 117.3 elenca le materie di potestà legislativa concorrente;
art. 117.4 riserva alle regioni la potestà legislativa (residuale) per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale.
Inoltre sempre con la riforma del [[2001]] si è superato il “principio di parallelismo delle funzioni”, in base al quale la competenza legislativa attraeva a sé anche quella amministrativa. Oggi, ai sensi del riformato art. 118 Cost.,
== Le Regioni a Statuto ordinario ==
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* b) potestà legislativa concorrente, che incontra gli stessi limiti per quanto concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma differisce da queste per le materie elencate;
* c) potestà integrativa e attuativa che permette alle Regioni di creare norme su determinate materie, che possano adeguare la legislazione statale alle esigenze regionali, evitando, dunque la competenza delle Regioni e riservando le materie residuali allo Stato.
Tra
Gli statuti delle cinque regioni a statuto speciale sono stati approvati con [[legge costituzionale]]:
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== Limiti ==
La ''potestà legislativa concorrente'' consiste nel compito da parte dello [[Stato]] di dettare i principi fondamentali della materia (legge cornice), mentre spetta alle Regioni la disciplina di dettaglio, nel rispetto dei limiti statali. Qualora ciò non avvenga la violazione da parte della Regione è costituzionalmente illegittima perché la legge cornice rappresenta una norma interposta tra una disposizione costituzionale e una legge regionale. Casi particolari sono quelli in cui manchi o la disciplina di dettaglio o la ''legge cornice'': nel primo caso è permesso
Prima della riforma le Regioni incontravano vari limiti
== Fonti normative ==
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