Lex Iulia de adulteriis coercendis: differenze tra le versioni
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==Cosa prevedeva==
La ''Lex Iulia de Adulteriis Coercendis'' prevedeva che, nel caso di adulterio o stupro, fosse istituito un processo contro la moglie infedele e il complice. La legge punisce la donna adultera "con la confisca della metà della dote, la confisca della terza parte dei beni e con la [[relegatio in insulam|relegazione in un'isola]]", l'uomo adultero con la confisca della "metà del patrimonio con uguale relegazione in un'isola, purché siano relegati in isole diverse".<ref>[[Giulio Paolo]], Sententiae, [http://archive.org/stream/collectiolibroru02krue#page/76/mode/2up 2, 26, 14] cit. in ''La familia romana'' cit., [http://books.google.it/books?id=Ks3qWhJg4UcC&pg=PA337#v=onepage&q&f=false pag. 337-8 n. 467].</ref> Il padre della donna aveva il diritto di uccidere ''immediatamente'' la figlia e l'adultero, se colti in flagrante nella propria casa o in quella del genero tradito (non poteva risparmiare l'uno o l'altro, ma doveva necessariamente ucciderli ambedue per non incorrere nell'accusa di omicidio)<ref>Romanarum legum collatio, [http://archive.org/stream/collectiolibroru03krue#page/148/mode/2up 4, 2, 3]. Cfr. ''La familia romana'' cit. [http://books.google.it/books?id=Ks3qWhJg4UcC&pg=PA221#v=onepage&q&f=false pag. 221 sgg.]</ref>, mentre il marito aveva il diritto di uccidere
==Conseguenze della legge==
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