Lex Iulia de adulteriis coercendis: differenze tra le versioni

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==Cosa prevedeva==
La ''Lex Iulia de Adulteriis Coercendis'' prevedeva che, nel caso di adulterio o stupro, fosse istituito un processo contro la moglie infedele e il complice. La legge punisce la donna adultera "con la confisca della metà della dote, la confisca della terza parte dei beni e con la [[relegatio in insulam|relegazione in un'isola]]", l'uomo adultero con la confisca della "metà del patrimonio con uguale relegazione in un'isola, purché siano relegati in isole diverse".<ref>[[Giulio Paolo]], Sententiae, [http://archive.org/stream/collectiolibroru02krue#page/76/mode/2up 2, 26, 14] cit. in ''La familia romana'' cit., [http://books.google.it/books?id=Ks3qWhJg4UcC&pg=PA337#v=onepage&q&f=false pag. 337-8 n. 467].</ref> Il padre della donna aveva il diritto di uccidere ''immediatamente'' la figlia e l'adultero, se colti in flagrante nella propria casa o in quella del genero tradito (non poteva risparmiare l'uno o l'altro, ma doveva necessariamente ucciderli ambedue per non incorrere nell'accusa di omicidio)<ref>Romanarum legum collatio, [http://archive.org/stream/collectiolibroru03krue#page/148/mode/2up 4, 2, 3]. Cfr. ''La familia romana'' cit. [http://books.google.it/books?id=Ks3qWhJg4UcC&pg=PA221#v=onepage&q&f=false pag. 221 sgg.]</ref>, mentre il marito aveva il diritto di uccidere l’amantel'amante, solo in determinate circostanze, come ad esempio la sua appartenenza ad un basso rango sociale (se l'amante era di alto lignaggio allora si aveva la possibilità di catturarlo e tenerlo segregato per un massimo di 20 ore consecutive, in modo da radunare i testimonii necessari)<ref>Digesta, [http://webu2.upmf-grenoble.fr/DroitRomain/Leges/Iulia_adulteriis.html 48, 5, 26].</ref>, e di ripudiare la consorte, ma non di ucciderla.<ref>Romanarum legum collatio, [http://archive.org/stream/collectiolibroru03krue#page/152/mode/2up 4, 10, 1] e [[Giulio Paolo]], Sententiae, [http://archive.org/stream/collectiolibroru02krue#page/74/mode/2up 2, 26, 4].</ref> Se il marito non denunciava l'adulterio della moglie, non cacciava la consorte e lasciava andar via l'amante colto in flagrante, oppure sfruttava la cosa economicamente, veniva accusato di [[lenocinio]] e punito come adultero.<ref>Digesta, [http://webu2.upmf-grenoble.fr/DroitRomain/Leges/Iulia_adulteriis.html 48, 5, 2, 2] e [http://webu2.upmf-grenoble.fr/DroitRomain/Leges/Iulia_adulteriis.html 48, 5, 30]; Digesta [http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest4.shtml 4, 4, 37, 1]. Cfr. n. 228 in ''La familia romana'' cit. [http://books.google.it/books?id=Ks3qWhJg4UcC&pg=PA254#v=onepage&q&f=false pag. 254 sgg.].</ref>
 
==Conseguenze della legge==