Trasparenza bancaria: differenze tra le versioni

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{{S|finanza}}
La locuzione '''trasparenza bancaria''' si indica l’insiemel'insieme degli accorgimenti volti a rendere chiaro e comprensibile ad un utente di media istruzione il funzionamento dei rapporti con un [[istituto di credito]] o con una [[banca]] o con una [[Società finanziaria|finanziaria]].
 
Con la [[legge]] 17 febbraio [[1992]], n. 154, e con il [[Decreto ministeriale (diritto italiano)|D.M.]] 24 aprile [[1992]], sono state introdotte alcune [[norma (diritto)|norme]] che impongono alle banche ed alle finanziarie di dare l’opportunol'opportuno risalto alle [[clausola (diritto)|clausole]] fondamentali che regolano tutti i rapporti tra la banca ed il singolo [[Clientela (economia)|cliente]].
 
Così, oltre alla specifica indicazione dei [[Tasso (economia)|tassi]] applicati, a [[debito]] e a [[credito]] (oggetto anche di una [[comunicazione]] da inviarsi al cliente almeno una volta l’annol'anno), debbono risultare chiaramente dal contratto le commissioni (''[[spread]]'') ed in generale il [[prezzo]] di ciascuna operazione, la [[valuta]] applicata, ed ogni altro dato utile alla comprensione del funzionamento del rapporto.
 
L’istitutoL'istituto ha anche l’obbligol'obbligo di affissione di appositi avvisi, da esporsi nei locali degli istituti, che riportino le condizioni generali applicate alla clientela; la mancanza di [[pubblicità]] da parte dell’istitutodell'istituto comporta che i servizi dei quali non sia esposto il prezzo siano da intendersi gratuiti.
 
I [[contratto|contratti]] devono, salvo poche eccezioni, essere redatti in forma scritta, ed una copia deve esserne consegnata al cliente. Sono inoltre nulle le eventuali clausole di rinvio agli usi, poiché ogni punto del contratto deve essere espressamente dettagliato, e sono nulle anche le clausole che siano per il cliente meno convenienti, per prezzi e condizioni, rispetto a quanto riportato sugli avvisi affissi.