Remissione del debito: differenze tra le versioni

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Nell'antica [[Roma]] venivano in considerazione tre negozi per raggiungere questo obiettivo.
 
*''Solutio per aes et libram'': dinanzi a cinque testimoni romani puberi, un ''[[libripens]]'', presente il creditore, il debitore dichiarava solennemente di liberare se stesso dal potere del creditore, contemporaneamente gettando sulla [[Bilancia (strumento)|bilancia]] il metallo dovuto. Ad essa bisognava dapprima necessariamente ricorrere per lo scioglimento di qualsiasi vincolo. Con l’introduzionel'introduzione della moneta coniata, svincolata dall'esigenza del pagamento contestuale, l’effettol'effetto estintivo della ''solutio'' venne riconosciuto a prescindere dall’dall'[[adempimento]] ed ecco così che con il lancio simbolico del [[metallo]] (''imaginaria solutio''), il [[negozio]] venne quindi assimilato a quella che noi moderni chiamiamo remissione del [[debito]].
 
*''Acceptilatio'': era un [[atto giuridico]] formale simmetrico e contrario rispetto alla [[stipulatio]] contratto ''verbis'' che constava della domanda del debitore circa l’avvenutol'avvenuto adempimento e la congrua risposta positiva del creditore. Era considerata un tipo di remissione perché la risposta era valida a prescindere dall’effettivodall'effettivo pagamento del debito. La formula dell'accettilazione era composta da una domanda del debitore e dalla risposta del creditore, come di seguito. Debitore: "Quod ego tibi promisi habesne acceptum?". Creditore: "Habeo"
 
*''Pactum de non petendo'': si tratta di un contratto con cui il creditore si obbliga a non richiedere l’adempimentol'adempimento del debitore per un certo periodo di tempo, o a tempo indeterminato o al ricorrere di determinate circostanze.
Si distingue dalla remissione del debito perché la remissione ha ad oggetto la rinuncia al credito, mentre il pactum de non petendo ha ad oggetto la sola rinuncia all'azione per ottenere il pagamento del credito.
Nel caso in cui il creditore avesse richiesto lo stesso l’adempimentol'adempimento, il debitore avrebbe opposto l’''exceptio pacti conventi''.
 
** ''Pactum de non petendo in rem'': il creditore o il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione non sarebbe stata richiesta.