Procedura concorsuale: differenze tra le versioni

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La parola ricordo con la parola ricorso nel paragrafo dedicato alle Procedure Concorsuali all'estero
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Insolvenze non comunitarie:
il giudice italiano può dichiarare il fallimento dell'impresa, a patto che questa abbia almeno una sede secondaria in Italia; infatti serve almeno una sede secondaria perché si abbia un regolare esercizio d'impresa.
Se l'impresa si è trasferita in un altro stato dopo il deposito del ricordoricorso per la dichiarazione di fallimento o dopo la richiesta del pubblico ministero, la procedura si apre ugualmente.
È necessario evitare doppie riscossioni e coordinare le procedure che si aprono, ma per quanto riguarda le insolvenze non comunitarie, la materia non è disciplinata dal d.lgs 5/2006.
Insolvenze transfrontaliere comunitarie: