Adozione: differenze tra le versioni

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Il primo [[codice civile italiano]] ([[1865]]) prevede l'adozione di maggiorenni, specialmente per motivi di merito, mentre per i minorenni regolamenta l'istituto della [[tutela]], grazie al quale individui caritatevoli possono curarsi di bambini abbandonati e meritevoli.
 
Un notevole cambiamento legislativo in materia si ha nel [[1967]] quando l'aspetto caritatevole della tutela viene trasferito direttamente all'adozione, che diventa specialmente uno strumento per soccorrere l'interesse del bambino in stato di abbandono, trascurando la questione del merito a vantaggio di un generico diritto ad avere una famiglia ritenuta idonea e stabile.<ref>La Llegge n. 431/671967 opera delle modifiche nella disciplina codicistica vigente e introduce, nel Titolo VIII del libro I del codice civile, un capo III, contenente circa trenta articoli riguardanti la cosiddetta ''adozione speciale'' cioè quella finalizzata all'entrata dell'adottando nella famiglia.</ref>
 
Per ciò che concerne il decaduto diritto nobilare italiano, una norma, vigente solo a partire dal [[1926]]<ref>R.D. 16 agosto 1926, n. 1489</ref> e abrogata in seguito alla [[nascita della Repubblica Italiana]], prevedeva che i figli adottivi ereditassero il cognome dell'adottante ma non potessero succedere nei predicati e nei titoli nobiliari, fatta salva una nuova investitura da parte del Re.<ref>R.D. 7 giugno 1943, n. 652</ref>