Teleamministrazione: differenze tra le versioni

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Data questa limitazione, un gruppo di studiosi europei, coordinati da [[Giovanni Duni]] ha studiato quale sarebbe la direttiva auspicabile, al fine di rendere universale il sistema del procedimento amministrativo telematico<ref>I risultati di questo studio collettivo sono una raffinata bozza di direttiva, reperibile sia nella Rivista del CNR ITTIG Informatica e diritto, Vol. XXI, 2012, n. 2, pp. 113-129: The telematic procedures in the European Union. Introducing a draft Directive, sia on line, in lingua italiana ed inglese in [http://www.teleamministrazione.it www.teleamministrazione.it]</ref>.
 
Le fonti italiane hanno come punto di riferimento il [[Codice dell'Amministrazioneamministrazione digitale]] che prevede norme che, correttamente interpretate ed applicate, dovrebbero imporre la teleamministrazione a tutte le amministrazioni pubbliche, attuando il procedimento amministrativo telematico come metodo generale dell'azione amministrativa. La norma fondamentale è l'art. 41, che dispone la creazione del [[fascicolo informatico]] da parte dell'amministrazione procedente, al quale possono e devono accedere tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, “alimentandolo” con gli atti di propria competenza. I privati possono accedervi ai sensi della legge 241/90.
 
Il fascicolo informatico, così concepito, altro non è che la specificazione tecnico-organizzativa del procedimento amministrativo telematico, essendo ben chiaro che esso è creato nella fase operativa del procedimento e non è assolutamente un sistema di mero archivio.