Organo giurisdizionale: differenze tra le versioni
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Singole funzioni giurisdizionali possono essere, altresì, esercitate da organi di altri poteri, in taluni casi determinati. È il caso, ad esempio, della funzione inerente al giudizio sulla validità dei titoli di ammissione dei membri del [[Parlamento]] e sulle cause sopraggiunte di [[ineleggibilità]] e [[incompatibilità]] dei medesimi, assegnata, dall'[[s:Costituzione_della_Repubblica_italiana#Art._66|articolo 66]] della [[Costituzione italiana]], a ciascuna delle due [[Parlamento della Repubblica Italiana|Camere]].
Se la cosidetta [[volontaria giurisdizione]] è un'attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito a organi giudiziari, in deroga al principio di separazione dei poteri, in maniera diametralmente opposta le [[autorità amministrativa indipendente|autorità amministrative indipendenti]] svolgono una funzione per molti versi sovrapponibile
Le leggi garantiscono il principio della separazione fra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, vale a dire che i vertici nominati dal Governo e dai Ministeri possano operare con imparzialità, autonomia e indipendenza. Per la magistratura questi princìpi sono direttamente sanciti in Costituzione: accesso per concorso, inamovibilità, autonomia e indipendenza dagli altri poteri dello Stato.
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