Organo giurisdizionale: differenze tra le versioni

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Singole funzioni giurisdizionali possono essere, altresì, esercitate da organi di altri poteri, in taluni casi determinati. È il caso, ad esempio, della funzione inerente al giudizio sulla validità dei titoli di ammissione dei membri del [[Parlamento]] e sulle cause sopraggiunte di [[ineleggibilità]] e [[incompatibilità]] dei medesimi, assegnata, dall'[[s:Costituzione_della_Repubblica_italiana#Art._66|articolo 66]] della [[Costituzione italiana]], a ciascuna delle due [[Parlamento della Repubblica Italiana|Camere]].
 
Se la cosidetta [[volontaria giurisdizione]] è un'attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito a organi giudiziari, in deroga al principio di separazione dei poteri, in maniera diametralmente opposta le [[autorità amministrativa indipendente|autorità amministrative indipendenti]] svolgono una funzione per molti versi sovrapponibile ad un primo grado dellaalla funzione giurisdizionale: in settori di pubblica utilità (energia, trasporti, telecomunicazioni, scioperi, ecc.), le autorità condividono il potere di emettere atti contenenti obblighi o divieti ''nei confronti di soggetti specifici'', e di irrorare sanzioni pecuniarie e interdittìve, poteri analoghi a quelli di cui gli organi giuridsdizionali veri e propri dispongono nell'ambito del diritto civile e penale. Oltre a ciò l'authority ha poteri di regolazione e normazione tecnica, piuttosto riconducibili alle funzioni legislativa ed esecutiva dello Stato, con la differenza di non essere sottoposte al voto di cariche elette direttamente dai cittadini (come accade agli atti del Governo sottoposti aallall'esame del Parlamento), ma di poter essere oggetto di impugnazione al TAR da parte dei portatori di diritti o di interessi legittimi.<br/>
Le leggi garantiscono il principio della separazione fra responsabilità politica e responsabilità amministrativa, vale a dire che i vertici nominati dal Governo e dai Ministeri possano operare con imparzialità, autonomia e indipendenza. Per la magistratura questi princìpi sono direttamente sanciti in Costituzione: accesso per concorso, inamovibilità, autonomia e indipendenza dagli altri poteri dello Stato.