Imbarcazione: differenze tra le versioni

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In Italia viene definita '''imbarcazione''' una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24  m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di [[nave]]) e superiori ai 10  m (sotto i quali si parla invece di [[natante]]), indipendentemente dai sistemi di [[propulsione]] utilizzati ([[vela (sistema di propulsione)|vela]], [[motore]], [[Remo (attrezzo)|remi]], etc...).
 
In particolare la [[legge|legislazione]] [[italia]]na definisce col [[decreto legislativo]] 18 luglio [[2005]], n. 171 nell'articolo 3:
 
1 . Le costruzioni destinate alla [[navigazione da diporto]] sono denominate:<br />
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;<br />
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;<br />