Prove costituende: differenze tra le versioni

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===Giuramento===
Il [[giuramento]] della parte è la [[testimonianza]]dichiarazione che una [[parte]] fa in giudizio della verità di determinati fatti, accompagnata dal solenne giuramento. Tali fatti sono ad essa sfovorevoli oppure sono favorevoli alla controparte.
 
A seconda che avvenga all'interno o all'esterno del procedimento, distinguiamo il giuramento giudiziale dal giuramento stragiudiziale.
 
Il giuramento giudiziale può essere reso o spontaneamente dalla parte tramite un atto processuale sottoscritto, oppure può avvenire nel corso di interrogatorio formale. Costituisce sempre [[prova legale]].
 
Il giuramento stragiudiziale invece può consistere nella dichiarazione fatta ad un terzo (tramite un atto come il [[testamento]]), e in tal caso necessita di valutazione da parte del giudice; oppure può essere fatta alla controparte stessa o al suo rappresentante, in questo caso costituisce [[prova legale]].
 
===Testimonianza===