Vescovo emerito: differenze tra le versioni

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'''Vescovo emerito''' è il titolo assegnato ad un [[vescovo]] [[Chiesa Cattolica Romana|cattolico]] nel momento in cui lascia la guida di una [[diocesi]], per raggiunti limiti di età, per motivi di salute o perché trasferito ad altri incarichi non inerenti alla cura pastorale di una diocesi.
 
== Diritto canonicoNormativa della Chiesa cattolica ==
Recependo le indicazioni contenute nel decreto [[Concilio Vaticano II|conciliare]] ''[[Christus Dominus]]''<ref>[http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html Articolo 21].</ref>, [[papa Paolo VI]] pubblicò il 6 agosto 1966 il [[motu proprio]] ''[[Ecclesiae Sanctae]]'' con il quale stabiliva la norma secondo cui «tutti i Vescovi diocesani e gli altri ad essi equiparati per diritto sono vivamente pregati di presentare spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia all'ufficio all'Autorità competente».<ref>[http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19660806_ecclesiae-sanctae.html ''Ecclesiae Sanctae''], art. 11.</ref>
Secondo una norma del [[codice di diritto canonico]], tutti i vescovi devono presentare le dimissioni dal proprio incarico, una volta compiuto il [[Settantacinque|settantacinquesimo]] anno di età, al [[papa]]; sta a lui accettarle o rifiutarle; solitamente il papa le rifiuta temporaneamente, in attesa della nomina del successore.<ref>{{cita web|http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_381-402_it.html#Articolo_2|titolo=Codice di Diritto Canonico, Libro II, "Il popolo di Dio", Parte II, "La costituzione gerarchica della Chiesa", Sezione II, "Le chiese particolari e i loro raggruppamenti", Can. 401 - §1|citazione=Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze}}</ref>
 
La normativa confluì nel nuovo [[Codice di diritto canonico]], promulgato da [[papa Giovanni Paolo II]] il 25 gennaio [[1983]], nel Libro II, "Il popolo di Dio", Parte II, "La costituzione gerarchica della Chiesa", Sezione II, "Le chiese particolari e i loro raggruppamenti", Capitolo II, "I vescovi":<ref>[http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_381-402_it.html#Articolo_2 Codice di Diritto Canonico], art. 401 e 402.</ref>
{{citazione|Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.|Art. 401, §1}}
{{citazione|Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio.|Art. 401, §2}}
 
Ciò vale anche per i prelati preposti ai Dicasteri della [[Curia Romana]] ed a tutti gli altri organismi permanenti della [[Santa Sede]] e della [[Città del Vaticano]].<ref>[https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19701120_ingravescentem.html Lettera apostolica in forma di Motu Proprio ''Ingravescentem Aetatem'' del Sommo Pontefice Paolo VI con la quale viene definita l'età dei cardinali in relazione al loro ufficio]</ref>
Nel caso in cui sia stato [[vescovo]] di una [[diocesi]], pur non esercitando più il suo compito, il prelato conserva il [[Vescovo titolare|titolo]] di quella diocesi, con l'appellativo di emerito.<ref>Codice di Diritto Canonico, canone 402 - §1: ''Il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di emerito della sua diocesi...''</ref>