Chiesa particolare: differenze tra le versioni

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Nella terminologia canonica della [[Chiesa cattolica]], si intende con il termine '''''Chiesa particolare''''' unale di quellesingole comunità cristiane, che fanno capo ad un [[vescovo]], e "nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica".<ref>[[ Codice di diritto canonico]], [http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_368-374_it.html#SEZIONE_II Codice di Diritto Canonico, canone 368].</ref>
 
La Chiesa cattolica riconosce grande valore alle Chiese particolari, la cui importanza teologica è stata molto evidenziata dal [[Concilio Vaticano II]], con il decreto ''[[Christus Dominus]]''. Nella Chiesa particolare «si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali. Sono perciò costituite "a immagine della Chiesa universale", e ciascuna di esse è "una porzione del Popolo di Dio affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio".»<ref>[[Congregazione per la dottrina della fede]], [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_it.html ''Communionis Notio''], nº 7.</ref>
 
Il termine "Chiesa particolare" ha due usi distinti: esso si riferisce tanto alle [[Chiese di rito orientale|Chiese ''sui iuris'']] di rito orientale, quanto alle Chiese cattoliche di [[diocesirito latino]].
 
=== Chiese particolari ''sui iuris''= ==
{{vedi anche|chiesaChiesa sui iuris}}
All'interno della [[Chiesa cattolica]] per chiesa particolare si può intendere una [[chiesa sui iuris]] nel senso di sedi della chiesa universale che godono di particolari consuetudini proprie riguardo ai [[Rito liturgico|riti liturgici]] utilizzati e riguardo al proprio governo. Ogni chiesa ''[[sui iuris]]'' si differenzia per una maggiore autonomia, come riconosciuto dal [[Concilio Vaticano II]] nel decreto sulle chiese cattoliche orientali ''[[Orientalium Ecclesiarum]]'' che riconosce le "chiese o riti particolari".
 
La più grande di queste chiese particolari ''sui iuris'' è la [[chiesa latina]]. Le altre 23 sono denominate [[chiese cattoliche orientali]], che godono di una maggiore o minore autonomia a secondo del rango che detengono:. Il [[patriarcatoCodice (cristianesimo)|patriarcato]],dei arcivescovatocanoni maggiore,delle [[metropoliaChiese orientali]], ecc.distingue quattro categorie di Chiese ''sui iuris'':
# le [[Patriarcato (cristianesimo)|Chiese patriarcali]],
# le [[Arcivescovo maggiore|Chiese arcivescovili maggiori]],
# le [[Metropolita|Chiese metropolitane sui iuris]],
# e altre Chiese sui iuris non comprese nelle prime tre tipologie.
 
=== Chiese particolari comedi rito latino diocesi===
Le chiese particolari di rito latino si distinguono in Chiese territoriali e Chiese personali; le prime si caratterizzano perché formate da un determinato e circoscritto territorio, le seconde invece dalle persone che le compongono.
{{vedi anche|diocesi}}
Il termine "chiese particolari" può riferirsi anche ad una [[diocesi]], che nel "Decreto sulla pastorale dei vescovi" ''[[Christus Dominus]]'' è così definita: "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica".<ref>[http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html]</ref> Dunque in questo senso chiese particolari e diocesi sono due termini sinonimi, che si riferiscono alla stessa realtà.
 
=== Chiese territoriali ===
Il [[Codice di diritto canonico]] amplia ulteriormente il discorso, dicendo al canone 368 che alle diocesi "vengono assimilate la [[prelatura territoriale]] e l'[[abbazia territoriale]], il [[vicariato apostolico]] e la [[prefettura apostolica]] e altresì l'[[amministrazione apostolica]] eretta stabilmente". L'assimilazione non implica che queste cinque diverse porzioni di [[popolo di Dio]] siano chiese particolari (come, invece, è esplicitamente affermato per le diocesi), ma stabilisce che ad esse si applica, mutatis mutandis, il complesso di norme stabilite dal diritto per le Chiese particolari. Per alcune di queste circoscrizioni è, perciò, tuttora discusso se siano chiese particolari, essendo il loro ufficio di presidenza munito di potestà ordinaria vicaria, anziché propria.<ref>[http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1C.HTM Codice di diritto canonico, sezione sulle chiese particolari]</ref>
Il [[Codice di diritto canonico]] distingue sei tipologie di Chiese territoriali di rito latino:
{{Citazione|Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le [[diocesi]], alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la [[prelatura territoriale]] e l'[[abbazia territoriale]], il [[vicariato apostolico]] e la [[prefettura apostolica]] e altresì l'[[amministrazione apostolica]] eretta stabilmente.|Canone 368}}
 
Il termine "chiese particolari" puòsi riferirsiriferisce ancheanzitutto ad unaalla [[diocesi]], che nel "Decreto sulla pastorale dei vescovi" ''[[Christus Dominus]]'' è così definita: "La diocesi è una porzione del popolo di Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica".<ref>[http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_it.html ''Christu Dominus''], articolo 11.</ref> Dunque in questo senso chiese particolari e diocesi sono due termini sinonimi, che si riferiscono alla stessa realtà.
È assimilato alle diocesi anche l'[[ordinariato militare]], eretto da [[Papa Giovanni Paolo II]] con la [[costituzione apostolica]] ''[[Spirituali militum curae]]'' (La cura spirituale dei soldati), pubblicata il 21 aprile [[1986]]. Si tratta di una circoscrizione personale, non territoriale, cioè che, a differenza delle altre, non è definita da un territorio, ma da una condizione: di essa fanno parte tutti e solo i militari. Non può essere considerata una Chiesa particolare perché non risponde al principio teologico dell'in quibus et ex quibus, cioè non è una realizzazione concreta della Chiesa universale (una diocesi, essendo una realizzazione locale della Chiesa universale, deve essere aperta a tutte le realtà ecclesiali come avviene per la Chiesa universale; l'Ordinariato militare è aperto solo ai militari e a quanti abbiano relazioni con essi secondo quanto stabilito dalle costituzioni d'erezione).<ref>''[http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19860421_spirituali-militum-curae_it.html Spirituali militum curae]''</ref>
 
Il [[Codice di diritto canonico]] amplia ulteriormente il discorso, dicendo al canone 368affermando che alle diocesi "vengono assimilate" lale [[prelaturaprelature territoriale]]territoriali, ele l'[[abbaziaabbazie territoriale]]territoriali, ili [[vicariatovicariati apostolico]]apostolici, ele laprefetture [[prefettura apostolica]]apostoliche e altresìle l'[[amministrazioneamministrazioni apostolica]]apostoliche erettaerette stabilmente". L'assimilazione non implica che queste cinque diverse porzioni di [[popolo di Dio]] siano chiese particolari (come, invece, è esplicitamente affermato per le diocesi), ma stabilisce che ad esse si applica, ''mutatis mutandis'', il complesso di norme stabilite dal diritto per le Chiese particolari. Per alcune di queste circoscrizioni è, perciò, tuttora discusso se siano chiese particolari, essendo il loro ufficio di presidenza munito di potestà ordinaria vicaria, anziché propria.<ref>[http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1C.HTM Codice di diritto canonico, sezione sulle chiese particolari]</ref>
Infine, la [[Missione sui iuris]], è la forma minimale di organizzazione dell'attività missionaria in un territorio di [[missionario|missione]]. Non può probabilmente ancora essere una chiesa particolare, ma --- come si ricava dalle Note storiche dell'Annuario Pontificio --- è l'inizio di un percorso che potrà poi evolvere in prefettura apostolica, vicariato apostolico e, da ultimo, in diocesi.
 
Infine, la [[Missione sui iuris]], è la forma minimale di organizzazione dell'attività missionaria in un territorio di [[missionario|missione]]. Non può probabilmente ancora essere una chiesa particolare, ma --- come si ricava dalle ''Note storiche'' dell'Annuario Pontificio --- è l'inizio di un percorso che potrà poi evolvere in prefettura apostolica, vicariato apostolico e, da ultimo, in diocesi.
 
=== Chiese personali ===
Si distinguono cinque tipologie di Chiese particolari personali<ref>Juan Ignacio Arrieta, ''[http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6502/1/IV-CIRCOSCRIZIONI.pdf Le circoscrizioni personali]'', Relazione tenuta all'Università degli Studi di Padova il 27 gennaio 1994, p. 4.</ref>, le prime due previste dalla normativa canonica, le altre tre stabilite dalla prassi o da norme non contenute nel Codice di diritto canonico:
* le diocesi personali, previste dal canone 372, §2<ref>Arrieta, ''Le circoscrizioni personali'', pp. 16-18.</ref>; non esistono attualmente diocesi personali, ma solo una amministrazione apostolica personale, quella di [[Amministrazione apostolica personale San Giovanni Maria Vianney|San Giovanni Maria Vianney]] in [[Brasile]];
* le [[Prelatura personale|prelature personali]], previste dai canoni 294-297<ref>Arrieta, ''Le circoscrizioni personali'', pp. 18-29.</ref>; l'unica prelatura personale oggi esistente è l'[[Opus Dei]];
* gli [[Ordinariato militare|ordinariati militari]], regolamentati dalla [[costituzione apostolica]] ''[[Spirituali militum curae]]'' del 21 aprile [[1986]];<ref>Arrieta, ''Le circoscrizioni personali'', pp. 30-34.</ref>
* gli [[Ordinariato per i fedeli di rito orientale|ordinariati per i fedeli di rito orientale]];<ref>Arrieta, ''Le circoscrizioni personali'', pp. 34-38.</ref>
* gli Ordinariati personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica, la cui normativa è stata stabilita da [[papa Benedetto XVI]] il 4 novembre [[2009]] con la costituzione apostolica ''[[Anglicanorum coetibus]]'' e dalle [http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20091104_norme-anglicanorum-coetibus_it.html ''Norme complementari''] della Congregazione per la dottrina della fede.
 
== Voci correlate ==
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== Note ==
 
<references />
 
{{Reflist}}
== Bibliografia ==
* Pietro Giaquinto, [https://books.google.it/books?id=cvObCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false ''Fondamenti di diritto canonico''], Collana Manuali giuridici, Studiopigi 2016
 
{{chiese particolari della Chiesa cattolica}}