Quorum: differenze tra le versioni

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Il sabotaggio del quorum non è un reato previsto dalla legge italiana, come questo passo vuole intendere. Gli articoli citati affermano solamente che è reato indurre all'astensione con mezzi impropri.
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Quindi coloro che sono a favore del mantenimento dello status quo hanno la possibilità di attuare una [[strategia]] [[ostruzionismo|ostruzionistica]], detta anche ''[[sabotaggio]] del quorum'', consistente nel non partecipare, e nell'invitare altri a non prendere parte alla votazione.
 
Il ''[[sabotaggio]] del quorum'' è considerato dalla legislazione italiana vigente un [[reato]]. Infatti l'Articolo n° 51 della Legge n° 352 del 25 maggio [[1970]] richiama per i [[referendum]] l'Articolo n° 98 del D.P.R. n° 361 del 30 marzo [[1957]], essi così recitano:
 
'''Art. 98 del D.P.R. n° 361 del 30.03.1957 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"'''
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati '''''o ad indurli all'astensione''''', è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
 
'''Art. 51 della Legge n° 352 del 25.05.1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione sulla iniziativa legislativa del popolo"'''
Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti '''''o astensioni di voto relativamente ai referendum''''' disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge. Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.
 
Questa tattica è vantaggiosa, rispetto ad andare a votare per il mantenimento dello status quo, in quanto, a coloro che non vanno a votare per scelta, si aggiungono tutte quelle persone che solitamente non si esprimono perché disinteressate alle votazioni.