Fideiussione: differenze tra le versioni

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== In Italia ==
La fideiussione è, ai sensi del [[codice civile italiano]] all'art. 1936:
{{Citazione|È fidejussorefideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce ([[promessa unilaterale]]) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fidejussionefideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.}}
 
===Natura accessoria della garanzia===
L'obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l'obbligazione garantita: gli art. 1939 e 1945 c.c. esprimono siffatto principio.
 
Infatti l'art. 1939 sancisce che la fidejussionefideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione principale; l'art. 1945 c.c. invece dispone che il fidejussorefideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solo l'eccezione d'incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico).<br />
Un altro indicatore della accessorietà si evince dal fatto che l'entità della fidejussione non può superare il valore del [[debito]] garantito e che la fidejussionefideiussione non può essere prestata a condizioni più onerose. La fidejussionefideiussione che eccede i limiti dell'obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.
 
Il fideiussore risulta obbligato in solido con il [[debitore]] principale, così il [[creditore]] potrà chiedere indifferentemente l'[[adempimento]] al fidejussorefideiussore o al debitore, a meno che non sia previsto il [[beneficio di escussione]]. In base a questa particolare [[Clausola (diritto)|clausola]], il fidejussorefideiussore convenuto in giudizio per l'adempimento dal creditore, senza che questo abbia prima escusso il debitore principale, può ottenere di non essere condannato indicando i beni del debitore principale che il creditore può sottoporre ad esecuzione.
 
Qualora il debito fosse garantito da più fidejussionifideiussioni, i fidejussorifideiussori sono obbligati in solido e il fidejussorefideiussore che adempie ha diritto all'[[azione di regresso]] nei confronti degli altri.
Il fidejussorefideiussore che ha adempiuto all'obbligazione del debitore può agire o in via [[surroga]]toria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l'azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
 
Nel caso in cui venisse surrogato, il fidejussorefideiussore può pretendere gli [[Interesse|interessi]] dal momento in cui è scaduto il [[Termine_(diritto)|termine]] di [[adempimento]], ma il debitore può opporre al fidejussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fidejussore agisce con l'azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fidejussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario.
Se la fidejussionefideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fidejussorefideiussore può in ogni momento recedere.
 
Particolare tipo di fidejussionefideiussione è la [[fideiussione omnibus]] per indicare l'impegno assunto da un soggetto (privato,società o banca) verso una banca con cui garantisce l'adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti.<ref>{{Cita libro|autore = torrente schlesinger|titolo = manuale di diritto privato|anno = |editore = |città = }}</ref>
 
===Sottotipi fideiussori===
La fidejussionefideiussione può essere distinta in ''solidale'' o con ''beneficio d'escussione''.
 
Nel primo caso il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del [[debito]] principale (l'eadem res debita - ossia la medesima prestazione - è il carattere saliente delle [[Obbligazione solidale|obbligazioni solidali]]).
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Nel secondo caso egli è tenuto all'adempimento solo di ciò che residua dopo l'[[escussione]] del debitore garantito (cd. ''beneficium excussionis''): cfr art. 1944 codice civile.
 
Se, dunque, nella fidejussionefideiussione con beneficio d'escussione il creditore può agire verso il fidejussorefideiussore solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in [[dottrina (diritto)|dottrina]] se nell'altra forma di fidejussionefideiussione il creditore debba rispettare un qualche tipo d'[[onere]] nella fase della pretesa.
 
Il creditore ha l'onere di chiedere l'[[Adempimento (ordinamento giuridico italiano)|adempimento]] prima al debitore garantito e solo dopo il [[rifiuto]] di questo può rivolgersi verso il fidejussore ([[onere di preventiva richiesta]]).