Psicoterapeuta: differenze tra le versioni

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In [[Italia]] l'attività dello psicoterapeuta è regolamentata ex art. 3 della [[Legge]] n° 56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento della professione di [[psicologo]]), che obbliga il professionista a conseguire una specializzazione post universitaria in [[psicoterapia]], presso una scuola di specializzazione pubblica (universitaria) o privata riconosciuta dal [[Ministero dell'Università]]. A tali scuole possono accedere solo i laureati in psicologia o medicina iscritti ai rispettivi [[Albo professionale|Albi professionali]].
 
Il medico specializzato in [[psichiatria]] o in [[neuropsichiatria]] è autorizzato – a condizione di aver svolto attività psicoterapeutiche professionalizzanti nel suo percorso specialistico – ad esercitare la psicoterapia, chiedendone l'annotazione al proprio Ordine provinciale di appartenenza. Allo stesso modo, ai sensi del D. M. 24/07/06, lo psicologo specializzato in una delle scuole di specializzazione universitaria di area psicologica, ad esempio in [[psicologia clinica]], [[neuropsicologia]] o [[psicologia della salute]], a condizione che nel suo percorso specialistico abbia svolto attività psicoterapeutiche professionalizzanti, è autorizzato all'esercizio della psicoterapia, chiedendone l'annotazione al proprio Ordine regionale di appartenenza. Dunque, sia i medici che gli psicologi specialisti nelle discipline suddette, pur non avendo conseguito una formazione specialistica propriamente psicoterapeutica, sono autorizzati ad esercitare la psicoterapia.
 
== Voci correlate ==