Regione a statuto ordinario: differenze tra le versioni

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Nel [[2001]] il Parlamento ha modificato il titolo V, parte II della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]. Tale riforma ha profondamente mutato i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali, ma piuttosto che demarcare uno “Stato Federale” ha disegnato una “Repubblica delle Autonomie” articolata in più livelli territoriali di Governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni).
 
Un altro passo verso la maggiore autonomia delle Regioni si è avuto con la modifica dell'art. 117 Cost. Il testo precedente elencava le materie su cui le regioni avevano potestà legislativa (concorrente), riservando tutte le altre materie alla potestà legislativa dello Stato. Un'ulteriore tipologia di competenza spettante alle Regioni, era quella cosiddetta ''Integrativa - facoltativa'': la disciplina della materia spettava allo Stato con legge ordinaria, nella quale potevano essere definiti spazi di intervento della regione nei casi e modi prescritti. Ora invece il nuovo art. 117 prevede:
art. 117. 2 elenca le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato;
art. 117.3 elenca le materie di potestà legislativa concorrente;
art. 117.4 riserva alle regioni la potestà legislativa (residuale) per le materie non espressamente riservate alla legislazione statale.
 
Inoltre sempre con la riforma del [[2001]] si è superato il “principio di parallelismo delle funzioni”, in base al quale la competenza legislativa attraeva a sé anche quella amministrativa. Oggi, ai sensi del riformato art. 118 Cost., l'attribuzione della generalità delle funzioni amministrative è riservata ai Comuni sulla base dei principi di: sussidiarietà (l'ente di livello superiore interviene solo quando l'amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere al compito), differenziazione (enti dello stesso livello possono avere competenze diverse) ed adeguatezza (le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza).