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Rosadi legherà il suo nome alla presentazione di una serie di progetti di legge, tra cui la storica Legge 364/1909 per la tutela "delle antichità e delle belle arti", che culmineranno nella estensione della Legge 778/1922 "per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico", basata sul disegno di legge [[Benedetto Croce]] del 1920 e detta pertanto Legge Croce. L'atto normativo, nonostante i suoi meriti, mantiene l'impostazione strettamente estetica crociana propria del dibattito di quegli anni, con scarsa attenzione per la protezione dell'ambiente a fini scientifici o in considerazione del valore intrinseco del patrimonio naturale.
 
A pochi mesi dalla Legge 778, l'insediamento di [[Mussolini]] al Governo apre per l'Italia la stagione dei grandi parchi nazionali: a 10 anni dalla lettera di [[Giovanni Giolitti]] al Prof. Valerio Galli in cui si era dimostrato favorevole alla creazione di un Parco Nazionale, nel 1920, fu lo stesso re [[Vittorio Emanuele III|Vittorio Emanuele EIII]] a donare allo Stato italiano i 2.100 ettari della sua riserva di caccia affinché vi si istituisse un Parco Nazionale. Con il Regio Decreto 1584 del 3 dicembre 1922 veniva istituito il [[Parco Nazionale del Gran Paradiso]]; pochi giorni dopo, l'11 gennaio 1923, venne legalizzato anche il [[Parco Nazionale d'Abruzzo]] dalla quale aveva prima una sede provvisoria; nel 1934, fu istituito il [[Parco Nazionale del Circeo]] e, l'anno successivo, il [[Parco Nazionale dello Stelvio]]. E il parco nazionale dei monti aurunciAurunci Nelnel Lazio.
 
Il criterio utilizzato per le prime norme di tutela fu quello estetico, e da questo non fu esente la Legge 1497/1939 sulla tutela paesaggistica. Va comunque sottolineato che tale provvedimento fu più completo dei precedenti e, pur riconoscendo all'idea di "bellezza naturale" il principio discriminante nell'indirizzare le politiche di conservazione della natura, per la prima volta introdusse un carattere di "rilevanza scientifica", rappresentato dalla "singolarità geologica" del bene destinato a tutela. Con la promulgazione della Costituzione repubblicana viene riconosciuto, come uno dei principi fondamentali, la tutela del paesaggio (art. 9 comma 2). Inoltre, le finalità scientifiche della conservazione prendono il sopravvento, con innegabili vantaggi, ma anche con rigidità e contrasti, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale.