Quorum: differenze tra le versioni

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Nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia presente una sola lista, è necessario il raggiungimento di un duplice quorum: il numero dei votanti non deve risultare inferiore al 50 per cento degli aventi diritto (quorum strutturale) e la lista deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (quorum funzionale). Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.
 
=== San Marino ===
 
Il quorum dal 1997 al 2014 era del 32% di affluenza; dal 2014 fino a maggio 2016 per convalidare un referendum a San Marino la maggioranza di una delle due preferenze doveva essere almeno il 25% dei cittadini aventi diritto di voto. In seguito ad un referendum abrogativo, dal 2016 è stato totalmente eliminato il quorum di validità. <ref>{{Cita web|url=http://giornalesm.com/san-marino-referendum-2016-abolizione-del-quorum-ecco-dati-definitivi-vincono-si-con-quorum-superato/|titolo=San Marino. Referendum 2016 Abolizione del Quorum. Ecco i dati definitivi. Vincono i SI con quorum superato|sito=giornalesm.com|}}</ref>
 
 
==Voci correlate==