Affidamento condiviso (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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La normativa dell'affidamento condiviso, nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, sembra applicabile solo a seguito di esplicita domanda da parte dei genitori all'attenzione del giudice (competente in Italia sino alla fine del 2012 era il Tribunale per i minorenni anziché il Tribunale ordinario) riguardo l'affidamento stesso e l'esercizio della potestà, altrimenti quest'ultima rimane al genitore convivente.<ref>Maria Cristina Rizzi, ''L'affido condiviso ed il mantenimento dei figli nel nuovo processo di separazione e divorzio'', link cit.</ref>
 
== [https://www.scholars-press.com/catalog/details/store/fr/book/978-3-639-76662-2/a-comparative-research-on-european-children-and-divorce?locale=gb Cenni alle altre legislazioni] ==
== Cenni alle altre legislazioni ==
Lo statuto dell'Unione europea non prevede competenze in tema di Diritto di famiglia. In tal modo si spiega la sostanziale anarchia con situazioni estremamente differenti da Paese a Paese come mostrato presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite<ref>http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/Colibri.pdf</ref> da Vittorio Vezzetti . In tal senso si è espressa anche l'europarlamentare italiana Sonia Alfano con un'interrogazione alla Commissione Europea.<ref>[http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-005595&format=XML&language=IT Interrogazione scritta - Affrontare la crisi della famiglia nel nome dei figli - E-005595/2014<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>