Tribunale della Rota Romana: differenze tra le versioni

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== Ricezione in diritto italiano delle sentenze della Sacra Rota ==
 
In Italia la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso non comporta l'immediato annullamento del matrimonio civile, perché lo Stato italiano deve accogliere la sentenza ecclesiastica attraverso una procedura detta [[delibazione]] disciplinata dal codice di procedura civile dall'art. 796 e seguenti. Tali articoli risultano oggi abrogati ma, in realtà, trovano ugualmente applicazione proprio in relazione alle sentenze provenienti dai Tribunali ecclesiastici in virtù della prevalenza degli accordi internazionali (i Patti Lateranensi e gli Accordi del 1984 di Villa Madama hanno tale natura e sono stati ratificati con legge) rispetto alle disposizioni della legge n. 218/95, così come stabilito dall'art. 2 della legge stessa. Questo nonostante la procedura di delibazione sia più sfavorevole rispetto alle disposizioni della legge n. 218/95 sugli effetti delle sentenze straniere in Italia. La suddetta istanza di delibazione dev'essere inoltrata presso la Corte d'appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune dove fu trascritto il matrimonio stesso, e dev'essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legaleavvocato. Ai fini della valida ammissione dell'istanza, i requisiti richiesti si basano sull'esistenza dei seguenti presupposti: la presenza delle due conformi decisioni giudiziali emanate in ambito ecclesiastico, dichiarative della nullità del matrimonio e il decreto di esecutività rilasciato dal Supremo tribunale della Segnatura Apostolica attraverso il quale, secondo il diritto canonico, si attesta l'esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità.<ref>[[Vincenzo Di Michele]], Come sciogliere un matrimonio alla Sacra Rota, [[Fernandel (editore)]]</ref>
 
La delibazione (o riconoscimento) in taluni casi particolari può essere negata. Ad esempio per quelle cause di nullità valide per il diritto canonico ma che non sono riconosciute dall'ordinamento italiano; sono fra questi casi le dispense pontificie per matrimonio [[Dispensa da matrimonio rato e non consumato|"rato e non consumato"]],<ref>Valido ma non perfezionato da attività sessuale finalizzata alla riproduzione.</ref> poiché la consumazione non rileva ai fini del diritto italiano o almeno non rileva in termini generici ma va verificata nei suoi contesti attraverso specifico rito di magistratura italiana, al punto da impedire la ricezione automatica di una dispensa. Il matrimonio non consumato è, infatti, per l'ordinamento italiano motivo per cui chiedere lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge sul divorzio del 1970.