Tribunale della Rota Romana: differenze tra le versioni

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Comunemente si parla di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico", ma tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti secondo la dottrina cattolica il [[sacramento del matrimonio]] è uno e inscindibile e pertanto il [[diritto canonico]] nega possano sussistere cause a questo riguardo di annullamento o risoluzione.
 
== Ricezione in dirittonell'ordinamento italiano delle sentenze della Rota Romana ==
 
In Italia la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso non comporta l'immediato annullamento del matrimonio civile, perché lo Stato italiano deve accogliere la sentenza ecclesiastica attraverso una procedura detta [[delibazione]] disciplinata dal codice di procedura civile dall'art. 796 e seguenti. Tali articoli risultano oggi abrogati ma, in realtà, trovano ugualmente applicazione proprio in relazione alle sentenze provenienti dai Tribunali ecclesiastici in virtù della prevalenza degli accordi internazionali (i Patti Lateranensi e gli Accordi del 1984 di Villa Madama hanno tale natura e sono stati ratificati con legge) rispetto alle disposizioni della legge n. 218/95, così come stabilito dall'art. 2 della legge stessa. Questo nonostante la procedura di delibazione sia più sfavorevole rispetto alle disposizioni della legge n. 218/95 sugli effetti delle sentenze straniere in Italia. La suddetta istanza di delibazione dev'essere inoltrata presso la Corte d'appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune dove fu trascritto il matrimonio stesso, e dev'essere necessariamente sottoscritta da un avvocato. Ai fini della valida ammissione dell'istanza, i requisiti richiesti si basano sull'esistenza dei seguenti presupposti: la presenza delle due conformi decisioni giudiziali emanate in ambito ecclesiastico, dichiarative della nullità del matrimonio e il decreto di esecutività rilasciato dal Supremo tribunale della Segnatura Apostolica attraverso il quale, secondo il diritto canonico, si attesta l'esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità.<ref>[[Vincenzo Di Michele]], Come sciogliere un matrimonio alla Sacra Rota, [[Fernandel (editore)]]</ref>