Invalidità (diritto amministrativo): differenze tra le versioni

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Da parte sua la pubblica amministrazione, autonomamente o su istanza del terzo interessato, può decidere di produrre un successivo atto amministrativo che agisca sull'atto viziato per:
* [[annullamento (diritto amministrativo)|annullare]] l'atto;
* [[revoca Revoca_(diritto_amministrativo)|revocare]] l'atto;
* [[abrogazione (diritto amministrativo)|abrogare]] l'atto;
* [[pronunciare la decadenza dell'atto]];