Danni punitivi: differenze tra le versioni

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In [[Italia]] la [[Corte Suprema di Cassazione]], ancora con sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto è in contrasto con l'ordine pubblico interno, rifiutando quindi la [[delibazione]] di una sentenza straniera di condanna. L'orientamento è stato confermato dalla Cassazione anche con una pronuncia del 2012. Peraltro, anche in un ordinamento come quello italiano, la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune previsioni normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall'art. 96 del [[Codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]], la responsabilità per danno ambientale, prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986, o la "riparazione pecuniaria" per diffamazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa.
 
In senso contrario, ossia nel senso secondo cui, anche nell’ordinamento italiano, dovrebbe riconoscersi al risarcimento del danno anche una funzione deterrente e sanzionatoria oltre che esclusivamente riparatoria, vi sono però stati recentemente significativi approdi giurisprudenziali: da ultimo, in particolare, la sentenza della Cassazione n. 7613 del 15 aprile 2015, la quale afferma espressamente che ''«è noto come allo strumento del risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti (…) e la sanzione (l’obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante). Si riscontra, dunque, l’evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente, sulla base di vari indici normativi (…)»'' e, ancor più di recente, l’ordinanza interlocutoria n. 9978 del 16 maggio 2016, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile delibazione di sentenze straniere di condanna al pagamento di danni punitivi, sulla base del rilievo che l’orientamento negativo finora prevalente nella giurisprudenza di legittimità – tradizionalmente arroccata su una concezione obsoleta di ordine pubblico, che renderebbe la figura dei ''punitive damages'' estranei alla civiltà giuridica italiana e ai suoi formanti etico-sociali e ne impedirebbe pertanto l’accesso e il riconoscimento nell'Ordinamentoordinamento italiano – suscita ormai più di qualche perplessità, specie alla luce dei ''«numerosi indici normativi che segnalano la già avvenuta introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria»'' che consentirebbero di affermare che, anche in Italia, può riconoscersi alla condanna risarcitoria anche una funzione deterrente e sanzionatoria.
 
==Note==