Promulgazione: differenze tra le versioni

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La promulgazione è un atto dovuto da parte del Presidente. Incontra però dei limiti:
* ''Limite relativo'': il Presidente può rinviare alle Camere una legge per una nuova deliberazione, ma deve comunque promulgare alla successiva deliberazione del Parlamento. Si parla in questo caso di "rinvio".
*''Limiti assoluti'': non sono previsti espressamente da atti normativi, ma si ricavano dall'[[ordinamento giuridico|ordinamento]]: innanzitutto il Presidente non deve promulgare atti che non siano leggi (atti diversi o che, pur autoqualificandosi come legge, non ne hanno il minimo requisito formale). L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della [[Costituzione]], secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per [[alto tradimento]] e [[Attentato contro la costituzione dello Stato|attentato alla Costituzione]]: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un [[reato]], il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle [[Camere]], e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.
L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della [[Costituzione]], secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per [[alto tradimento]] e [[Attentato contro la costituzione dello Stato|attentato alla Costituzione]]: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un [[reato]], il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle [[Camere]], e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.
 
Il Presidente della Repubblica in sede di rinvio può rilevare difetti sostanziali (la legge è in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) ed in entrambi i casi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge.
 
Intorno a questo sindacato si appuntano talvolta i tentativi delle opposizioni di coinvolgere il Quirinale in una polemica contro la costituzionalità della legge approvata dalla maggioranza di Governo: ecco perchè si ritiene che il giudizio sotteso al potere presidenziale sia permeato di opportunità politica<ref>In riferimento alla [[Riforma costituzionale Renzi-Boschi]] v. [http://www.ilfoglio.it/bordin-line/2015/08/13/che-succede-ora-alla-riforma-costituzionale___1-vr-131754-rubriche_c317.htm Massimo Bordin, ''Che succede ora alla riforma costituzionale?'' Il Foglio, 13 agosto 2015]</ref> e non significhi, né pregiudichi, censure operate dalla Corte costituzionale una volta adita propriamente.
 
===Termini===