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===Limiti della promulgazione===
La promulgazione è un atto dovuto da parte del Presidente. Incontra però dei limiti:
* ''Limite relativo'': il Presidente può rinviare alle Camere una legge per una nuova deliberazione, ma deve comunque promulgare alla successiva deliberazione del Parlamento. Si parla in questo caso di "rinvio" o di ''''veto sospensivo''', che è lo strumento con il quale il [[Presidente della Repubblica Italiana]] partecipa all'[[legge|atto legislativo]] decidendo di non [[promulgazione|promulgare]] la legge e di rimandarla all'esame delle camere. Se il parlamento approva per la seconda volta la legge in questione il [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]] è costretto a promulgarla, così come recita l'articolo 74 della [[costituzione italiana]], che recita: “Il [[Presidente della Repubblica]], prima di [[Promulgazione|promulgare]] la legge, con messaggio motivato inviato alle Camere può chiedere una seconda deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge deve essere promulgata”<ref> ''Art. 74 Cost. https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=74'' </ref>
 
*''Limiti assoluti'': non sono previsti espressamente da atti normativi, ma si ricavano dall'[[ordinamento giuridico|ordinamento]]: innanzitutto il Presidente non deve promulgare atti che non siano leggi (atti diversi o che, pur autoqualificandosi come legge, non ne hanno il minimo requisito formale). L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della [[Costituzione]], secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per [[alto tradimento]] e [[Attentato contro la costituzione dello Stato|attentato alla Costituzione]]: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un [[reato]], il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle [[Camere]], e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.