Ente pubblico (Italia): differenze tra le versioni

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Sulla sorte dei rapporti di lavoro con gli enti non soppressi, ma oggetto di riduzione delle funzioni decisa per legge, si è poi pronunciata la [[Corte costituzionale]], con la sentenza n. 176/2016 del 4 maggio 2016: l’intervento del legislatore statale è stato giudicato "in linea con il riordino delle [[Province]] e delle Città metropolitane, disegnato dalla legge n. 56 del 2014, di cui questa Corte ha già ravvisato l’armonia con l’architettura costituzionale"<ref>Lo aveva fatto con sentenza n. 50 del 2015, in cui aveva riscontrato che la citata legge aveva ridefinito le funzioni fondamentali delle Province, in un’ottica di ridimensionamento delle stesse. Conseguentemente, la legge di stabilità 2015 ha delimitato le risorse finanziarie e umane necessarie a consentire l’esercizio di tali funzioni. La riduzione del personale rientra, per la Corte, nel richiamato progetto di riordino complessivo degli enti territoriali infraregionali e non arreca pregiudizio per l’esercizio delle funzioni fondamentali, corrispondenti ai servizi essenziali.</ref>. Con l'occasione, comunque, la Corte ha dichiarato che "nella riallocazione delle funzioni non fondamentali, connessa alla riduzione della dotazione organica, (...) alle Regioni non è precluso, a conclusione del processo di ridistribuzione del personale, affidare le funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l’assegnazione del relativo personale<ref>Ciò, tuttavia, deve avvenire tenendo conto dell’obiettivo di riordino e ridimensionamento delle funzioni delle Province e di delimitazione dei compiti delle Città metropolitane, delineato dalla citata legge n. 56 del 2014, che mira ad evitare che, in capo agli enti intermedi, sia conservata una porzione notevole delle funzioni non fondamentali (sentenza n. 159 del 2016, punto 7.4.1. del Considerato in diritto).</ref>.
 
Quanto al timore che la procedura di mobilità del personale degli enti di area vasta ed il collocamento in disponibilità possano condurre alla risoluzione dei rapporti di lavoro (in contrasto con la disciplina dell’art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, che salvaguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro a tempo determinato, fino alla loro scadenza), la Corte ha ritenuto che le relative censure, incentrate su parametri estranei a quelli che presiedono al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, non potessero essere avanzate dalla Regione Veneto e le ha dichiarate inammissibili. Essa ha comunque ricordato che tale disciplina "è parte integrante di un assetto più ampio (art. 1, commi da 421 a 427, della legge n. 190 del 2014), che contempla una cospicua riduzione della dotazione organica delle Province e delle [[Città metropolitane]] (rispettivamente del 50 per cento e del 30 per cento) e la definizione di un procedimento finalizzato a favorire la mobilità del personale in soprannumero verso [[Regioni]], Comuni e altre pubbliche amministrazioni"<ref>Per la sentenza n. 176/2016 "la previsione impugnata è uno snodo cruciale del percorso, che ha scandito il riordino delle funzioni amministrative locali, e si atteggia come norma di chiusura, chiamata a regolamentare l’ipotesi residuale di un mancato riassorbimento del personale in soprannumero entro il 31 dicembre 2016, senza escludere l’operare, in ultima battuta, del collocamento in disponibilità. Nell’ipotesi in cui, alla data del 31 dicembre 2016, il personale in soprannumero non sia stato utilmente ricollocato, la disciplina in esame sancisce, per il personale non dirigenziale di tutti gli enti di area vasta, il ricorso a contratti a tempo parziale, improntati a una logica solidaristica. Tale ricorso, che riguarda «tutto il personale e non solo il contingente dei sovrannumerari», «deve avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell’onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie» (circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2015, n. 1)".</ref>.
 
== Note ==