Diritto dell'Unione europea: differenze tra le versioni

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Fino al Trattato di Lisbona, diritto penale e diritto amministrativo (nelle materie non di competenza dell'Unione) restavano competenza esclusiva degli Stati membri ed erano oggetto di [[metodo intergovernativo]] nell'ambito dei cosiddetti "secondo pilastro" e "terzo pilastro" del [[Trattato di Amsterdam]]. Il [[Trattato di Lisbona]] nel 2009, tuttavia, ha introdotto la possibilità per l'Unione Europea di legiferare in materia penale con direttive - non con regolamenti immediatamente esecutivi - che devono poi essere recepiti dagli Stati membri. Il primo testo di questo tipo era la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, il secondo è la Direttiva 2011/92/UE che armonizza le legislazioni penali in tema di pedofilia e pedopornografia.
 
== Conseguenze della violazione ==
La giurisprudenza europea (Corte di giustizia, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA) prevede che tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative e gli enti locali, sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione provvisto di efficacia diretta "ovvero, dove possibile, ad interpretare la prima conformemente al secondo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare ed agevolare la piena efficacia di tale diritto, al fine anche di non coinvolgere la responsabilità dello Stato di appartenenza". Pertanto, se viene meno ad un dovere derivante dal diritto dell’Unione, lo Stato dovrà risponderne appieno, senza potersi trincerare dietro le prerogative della funzione esercitata da chi abbia materialmente commesso il danno, in considerazione dell’indifferenza dell’organo che abbia causato il danno.
 
Per il persistente inadempimento della normativa europea - che derivasse dalla condotta (o dalla mancata condotta) di altri soggetti pubblici (regioni, altri enti pubblici o soggetti equiparati) - opera poi la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), che all'articolo 37 prevede l'intervento del Presidente del consiglio nell'ambito delle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, mentre all'articolo 43 prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.
 
== Fonti del diritto ==
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* '''Pronunce della [[Corte di giustizia dell'Unione europea]]''': La Corte di giustizia dell'Unione europea è l'istituzione giurisdizionale dell'Unione europea che ha sede a Lussemburgo (CGUE) istituita con lo specifico compito di garantire l'osservanza del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea; pertanto la sua interpretazione del diritto primario o derivato dell'Unione entra a far parte a sua volta, con la forza del giudicato, delle fonti vincolanti dell'ordinamento unionale. La tutela giurisdizionale dell'Unione europea è affidata a tre organi giurisdizionali con differenti e coordinate competenze: la Corte di giustizia (creata nel 1952), il Tribunale (creato nel 1988) il [[Tribunale della funzione pubblica]] (creato nel 2004).
 
== Conseguenze della violazione ==
La giurisprudenza europea (<ref>Corte di giustizia, 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, ''Brasserie du Pêcheur SA)''</ref> prevede che tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative e gli enti locali, sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione provvisto di efficacia diretta "ovvero, dove possibile, ad interpretare la prima conformemente al secondo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare ed agevolare la piena efficacia di tale diritto, al fine anche di non coinvolgere la responsabilità dello Stato di appartenenza". Pertanto, se viene meno ad un dovere derivante dal diritto dell’Unione, lo Stato dovrà risponderne appieno, senza potersi trincerare dietro le prerogative della funzione esercitata da chi abbia materialmente commesso il danno, in considerazione dell’indifferenza dell’organo che abbia causato il danno.
 
Per il persistente inadempimento della normativa europea - che derivasse dalla condotta (o dalla mancata condotta) di altri soggetti pubblici (regioni, altri enti pubblici o soggetti equiparati) - opera poi la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), che all'articolo 37 prevede l'intervento del Presidente del consiglio nell'ambito delle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, mentre all'articolo 43 prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.
 
== Note ==