Amministrazione pubblica: differenze tra le versioni
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La locuzione viene quindi generalmente utilizzata per riferirsi ad un ente pubblico compreso all'interno della [[pubblica amministrazione]]; essa si applica anche organi pubblici (comprese le [[Agenzia (diritto pubblico)|agenzie]]) dotati di particolare autonomia gestionale (o sottoposti a vigilanza invece che a diretta subordinazione gerarchica), nonché agli uffici incaricati della gestione delle risorse (finanziarie, umane o strumentali) delle autorità indipendenti di regolazione o degli organi costituzionali.
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In epoca repubblicana, l’evoluzione del modello dell’amministrazione pubblica svolta da un ente pubblico diverso dall’ente territoriale ha prodotto – sotto la vigenza dell’articolo 97 della Costituzione <ref>Andrea Patroni Griffi, Il fondamento costituzionale della legislazione in tema di trasparenza e di lotta alla corruzione: alcune riflessioni, in Forum di Quaderni costituzionali, 29 marzo 2016: "Fondamentale è poi la portata complessiva che assume l’intera Costituzione, a partire dai suoi principi fondamentali, ed una lettura “ampia” dell’articolo 97, perché lì ci sono le chiavi di volta di una serie di corollari - efficienza, efficacia, economicità, distinzione tra politica e amministrazione -, che vanno al di là degli stessi principi espressi di imparzialità e di buon andamento".</ref> - un “inseguimento” delle garanzie pubblicistiche nella gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie<ref>Cfr. la doverosità dell'azione di recupero quale corollario del fondamentale interesse alla corretta gestione del pubblico denaro (di cui costituiscono espressione, tra l'altro, gli artt. 3 del r.d. n° 295 del 1939 e 406 del r.d. n° 827 del 1924), che a sua volta è l'estrinsecazione del principio costituzionale di buona amministrazione.</ref>.
Essa trae fondamento dalla concezione dell'Amministrazione di risultato e ha quale finalità la piena realizzazione dei principi di efficienza ed efficacia, corollari del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.<ref>Cfr. sul punto il Parere reso dal Cons. Stato, Sez. consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza 9 giugno 2009, n. 1943, avente ad oggetto lo «Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici», inwww.giustizia-amministrativa.it; v. anche Soricelli, ‘’Considerazioni sulla class action amministrativa nell'amministrazione di risultato??, in www.giustamm.it, 2011.</ref>
Il mezzo principale per ottenere questa riconduzione a sistema è stata la giurisdizione amministrativa e quella contabile: l'affermazione di quest'ultima persino nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni (fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale) è stata sancita da Corte costituzionale, sentenza 28 dicembre 1993 n. 466 (resa in seguito a conflitto di attribuzioni sollevato dalla [[Corte dei conti]]).
== L'approccio dell'Unione europea ==
L'interesse della Commissione europea verso gli Stati membri è indirizzato eminentemente all'adempimento delle politiche comuni e lascia eminentemente impregiudicato l'apparato soggettivo investito della funzione di sovrintendere a tali politiche<ref>Nel caso della [[PAC]], ad esempio, mediante l'erogazione dei finanziamenti, la promozione della loro produzione ambientalmente sostenibile e della loro commercializzazione in condizioni di sicurezza alimentare, l'incentivo alla ricerca, l'agevolazione creditizia, il controllo del rispetto degli standard imposti</ref>. Ciò nondimeno, l'Unione europea:
a) correda i suoi atti normativi con la richiesta dell'indicazione dei soggetti nazionali (o, spesso, anche regionali) investiti della responsabilità del flusso informativo dal basso verso l'altro, per cui in ultima analisi è a tali soggetti che la Commissione fa capo come referenti nella rete di decisioni pubbliche che attengono le politiche comuni;
b) conduce, nel quadro dell' ''Action Plan on Better Regulation'', revisioni periodiche degli oneri amministrativi che discendono dalle politiche pubbliche<ref>Nel settore agricolo ciò ha portato da un lato alla revisione degli obblighi di comunicazione riconducibili alla PAC, dall'altro ad una normazione europea sempre più rivolta in direzione di un sistema misto di monitoraggio pubblico/privato sulle condotte degli operatori economici privati</ref>.
Il conseguente monitoraggio ha accertato che le modalità con cui gli Stati membri adempiono a tali politiche corrono lungo un arco assai vasto di scelte operative. Tra di esse i moduli di amministrazione pubblica - riferibili al soggetto pubblico regolatore/agevolatore/controllore - appaiono essenzialmente ricondursi al [[Ministero]] nei Paesi nordici (con l'importante variante federale per la Germania, in cui la funzione va ripartita tra i relativi uffici pubblici a livello di [[Bund]] e di [[Land]]), mentre nei Paesi latini essi valorizzano anche l'Ente autarchico o comunque di diritto pubblico o l'azienda pubblica ovvero anche l'ente o istituto o società di diritto privato, ma con funzione non economica e sotto controllo del relativo Ministero (o struttura pubblica equivalente dell'ente territoriale, nelle realtà federali o ad ampio decentramento).
== Note ==
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