Magistratura militare italiana: differenze tra le versioni
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Aggiornamento legge 244/2007 |
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== Storia ==
I tribunali militari, territoriali e di truppa, avevano il compito di giudicare. Essi erano composti da sei ufficiali in servizio, compreso il presidente. L'ufficio del [[pubblico ministero]] era affidato da un avvocato fiscale militare, facente capo all'Avvocato generale militare, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare di guerra. Quest'ultimo era destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari. Nel [[1869]] furono approvati il Codice penale militare per l'esercito e il Codice penale militare marittimo che stabili che il Tribunale supremo di guerra cambiasse la denominazione in Tribunale supremo di guerra e di marina e, quindi, dal 1923, la denominazione, durata fino al 1981, di Tribunale supremo militare.
Dalla loro istituzione e sino al [[1915]] i tribunali militari furono retti dalle medesime disposizioni.
Dalla loro istituzione e sino al [[1915]] i tribunali militari furono retti dalle medesime disposizioni. Solo con la grande guerra si rese necessario potenziarli. Furono istituiti i tribunali di guerra in zona territoriale; quelli di corpo d'armata mobilitato; quelli d'armata, d'indipendenza o di tappa. I Tribunali marittimi già presenti furono potenziati. Furono previsti i tribunali di piazzaforte e quelli all'estero, per un totale di oltre cento uffici giudiziari. I magistrati furono assimilati al grado militare di ufficiali, che avessero conseguito il diploma di laurea in giusrispridenza. Dopo la guerra si ritornò alla situazione precedente. Fu previsto, tuttavia, un meccanismo di richiamo dei magistrati, qualora vi fosse stata la mobilitazione, per rendere immediatamente funzionanti i tribunali militari nell'ipotesi di guerra. Con R.D. 28 novembre [[1935]] n. 2397, vennero previsti tre gruppi: ordinario, di riserva, ausiliario. Quello ordinario e di riserva già in funzione e l'ausiliario solo in caso di mobilitazione. Il magistrato militare ha ora lo stato giuridico civile. ▼
=== La prima guerra mondiale ===
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=== Il ventennio fascista ed il secondo dopoguerra ===
Con R.D. 28 novembre [[1935]] n. 2397, vennero previsti tre gruppi: ordinario, di riserva, ausiliario. Quello ordinario e di riserva già in funzione e l'ausiliario solo in caso di mobilitazione. Il magistrato militare ha ora lo stato giuridico civile.
Con la legge 7 maggio 1981 n. 180 venne prevista una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace, che li ha assimilati a quelli ordinari e li ha sottoposti alle stesse guarantigie e discipline. Infatti, la legge 30 dicembre 1988 n. 561 ha istituito il [[Consiglio della magistratura militare]] quale organo amministrativo di autogoverno dei magistrati militari con compiti identici al [[Consiglio superiore della magistratura]] per quelli ordinari.
=== La riforma del 2007 ===
Con la fine sostanziale del [[servizio militare di leva in Italia]] e la riduzione degli organici, la legge 24 dicembre [[2007]] n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la struttura dei Tribunali, riducendoli, e il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare. La
Oggi le circoscrizioni giudiziarie, i tribunali e la loro composizione e le aree territoriali di giurisdizione sono disciplinate dal I libro, II titolo, capo VI del d.lgs 15 marzo 2010 n, 66 (''Codice dell'arruolamento militare'').<ref>Artt. da 52 a 59 d.lgs. 15 marzo 2010 n, 66.</ref>▼
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=== Autonomia ===
{{vedi anche|Autonomia (diritto)}}
Al fine di garantire autonomia ed indipendenza, in analogia a quanto avviene per la magistratura ordinaria, è stata abolita la dipendenza di tutto il personale della magistratura militare requirente e giudicante dal procuratore generale militare, stabilendosi solo l'attribuzione del potere di sorveglianza sui magistrati giudicanti al Presidente della Corte militare di appello e quello sui magistrati requirenti in capo al procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello.
=== Attribuzioni e competenze ===▼
Le attribuzioni e le funzioni dei
Infatti, l'art. 1 della legge n. 180 del [[1981]] ha esteso ai magistrati militari le medesime garanzie e le stesse norme di avanzamento previste per la [[magistratura ordinaria]]. Per tale ragione, la presidenza degli organi giudiziari militari è affidata ad un magistrato militare e non più ad un ufficiale. Nei tribunali, e nelle Corti, il collegio giudicante è stato ridotto a tre membri, e precisamente due magistrati militari ed un ufficiale presso i tribunali militari, e a cinque membri, e precisamente tre magistrati militari e due ufficiali presso le corti militari di appello. L'attribuzione di funzioni giudicanti agli ufficiali è affidata ad un criterio di estrazione a sorte, ed è estremamente limitata a soli 2 mesi.▼
==Organizzazione==▼
È stato previsto, secondo le norme del [[codice penale militare di pace]] e di [[codice penale militare di guerra|guerra]] il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari.▼
▲== Organizzazione ==
=== Struttura generale ===
La giustizia militare italiana è suddivisa nel potere giurisdizionale affidato al [[tribunale militare]] e alla Corte militare d'appello, e in quello requirente con l'esercizio dell'azione penale affidato alla "procura militare" alla procura generale.
Vi sono attualmente, nello specifico:
n. 3 tre Procure militari presso altrettanti tribunali militari) e organi giudicanti;
n. 3 Tribunali militari;
n. 1 Tribunale militare di sorveglianza.
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=== Consiglio della magistratura militare ===
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* 2 magistrati militari eletti da tutti i magistrati militari.
▲== Attuale articolazione territoriale ==
A seguito della riforma del [[2007]], è così ripartita:
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*Le sezioni di Corti d'appello militari di Verona e Napoli sono soppresse, e i relativi uffici della Procura generale militare della Repubblica, sono unificate con l'unica Corte militare d'appello di Roma, con competenza su tutto il territorio nazionale.
▲==Attribuzioni==
▲Le attribuzioni e le funzioni dei Magistrati militari sono stati uniformati a quelli ordinari.
▲Infatti, l'art. 1 della legge n. 180 del [[1981]] ha esteso ai magistrati militari le medesime garanzie e le stesse norme di avanzamento previste per la [[magistratura ordinaria]]. Per tale ragione, la presidenza degli organi giudiziari militari è affidata ad un magistrato militare e non più ad un ufficiale. Nei tribunali, e nelle Corti, il collegio giudicante è stato ridotto a tre membri, e precisamente due magistrati militari ed un ufficiale presso i tribunali militari, e a cinque membri, e precisamente tre magistrati militari e due ufficiali presso le corti militari di appello. L'attribuzione di funzioni giudicanti agli ufficiali è affidata ad un criterio di estrazione a sorte, ed è estremamente limitata a soli 2 mesi.
▲È stato previsto, secondo le norme del [[codice penale militare di pace]] e di [[codice penale militare di guerra|guerra]] il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari.
==Note==
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