Magistratura militare italiana: differenze tra le versioni

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=== Attribuzioni e competenze ===
L'art. 1 della legge 7 maggio 1981, n. 180 ha esteso ai magistrati militari le medesime garanzie e le stesse norme di avanzamento previste per la [[magistratura italiana]] ordinaria. Per tale ragione, la presidenza degli organi giudiziari militari è affidata ad un magistrato militare e non più ad un ufficiale.
Le attribuzioni e le funzioni dei magistrati militari sono stati uniformati a quelli ordinari.
 
Infatti, l'art. 1 della legge n. 180 del [[1981]] ha esteso ai magistrati militari le medesime garanzie e le stesse norme di avanzamento previste per la [[magistratura ordinaria]]. Per tale ragione, la presidenza degli organi giudiziari militari è affidata ad un magistrato militare e non più ad un ufficiale. Nei tribunali, e nelle Corti, il collegio giudicante è stato ridotto a tre membri, e precisamente due magistrati militari ed un ufficiale presso i tribunali militari, e a cinque membri, e precisamente tre magistrati militari e due ufficiali presso le corti militari di appello. L'attribuzione di funzioni giudicanti agli ufficiali è affidata ad un criterio di estrazione a sorte, ed è estremamente limitata a soli 2 mesi.
 
È stato previsto, secondo le norme del [[codice penale militare di pace]] e di [[codice penale militare di guerra|guerra]] il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari.