Accordo di programma: differenze tra le versioni

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{{F|diritto amministrativo|maggio 2014}}
Un '''accordo di programma''' , nel [[diritto amministrativo]] italiano, è una [[convenzione (diritto)|convenzione]] tra [[Ente territoriale (Italia)|enti territoriali]] ([[Regioni italiane|regioni]], [[Province italiane|province]] o [[Comuni italiani|comuni]]) ed altre [[amministrazione pubblica|amministrazioni pubbliche]] mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.
 
== Disciplina normativa ==
Introdotto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ma con precedenti comparatistici<ref>C.A. Morand (a cura di), «L’Etat propulsif. Contribution à l’étude des instruments d’action de l’Etat», Paris, Publisud, 1991.</ref> ed in alcune normative settoriali degli anni '80, l'accordo di programma è ora disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ([[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]]).
 
Secondo il predetto art. 34 si può ricorrere all'accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici (ad esempio, [[comunità montana|comunità montane]]) o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
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L'accordo, qualora adottato con [[decreto]] del presidente della regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce il permesso a costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. Infatti, ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal [[consiglio comunale]] entro trenta giorni a pena di decadenza.
== Note ==
 
<references/>
== Voci correlate ==
* [[Convenzione (diritto)]]