Circoscrizione di decentramento comunale: differenze tra le versioni

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Elenco città suddivise in circoscrizioni
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La '''circoscrizione di decentramento comunale''' (detta anche, nel [[Linguaggio comune|linguaggio corrente]], ''circoscrizione comunale'' o semplicemente ''circoscrizione'' o più semplicemente con termini come ''zona'' o simili) è, nell'[[ordinamento giuridico italiano|ordinamento italiano]], un organismo di [[partecipazione]], [[consultazione]] e [[gestione]] dei [[servizio|servizi]] di base, nonché di esercizio di [[Decentramento|funzioni delegate]], istituito dal [[comune]] con [[competenza (diritto)|competenza]] su di una parte del suo territorio comprendente uno o più [[quartieri]] o [[frazione comunale|frazioni]] contigui.
 
Alcuni [[Statuto comunale|statuti comunali]] hanno denominato diversamente tali organismi che, ad esempio, prendono il nome di ''municipi'' a [[Municipi di Roma|Roma]], [[Municipi di Milano|Milano]], [[Municipi di Genova|Genova]] e [[Bari]], di ''municipalità'' a [[Municipalità di Venezia|Venezia]] e [[Municipalità di Napoli|Napoli]] e di ''quartieri'' a [[Quartieri di Firenze|Firenze]] e [[Quartieri di Bologna|Bologna]]. Oltre alle precedenti, solo [[Torino]] e [[Verona]], tra le città delle regioni a statuto ordinario, superano il limite di 250.000 abitanti che la legge fissa per l'istituzione delle circoscrizioni, e quindi sono state mantenute. Le regioni a statuto speciale hanno fissato regole proprie, per cui sono suddivise in tali organismi [[Trento]], [[Bolzano]] e [[Trieste]], mentre in Sardegna sono state soppresse, con l'eccezione di [[Pirri]] a [[Cagliari]] e della circoscrizione unica di [[Sassari]] (ex 4ª, che raggruppa le frazioni), così come in Sicilia, dove rimarranno solo a [[Palermo]], [[Catania]] e [[Messina]].
 
==Natura giuridica e disciplina==
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}}</ref>.
 
Le circoscrizioni, come anticipato, devono essere istituite dai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sempre che la popolazione media delle circoscrizioni non sia inferiore a 30.000 abitanti.<ref>I limiti di popolazione sono stati più volte modificati nel tempo, da ultimo con l'art. 2, comma 186, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria [[2010]]), successivamente modificato dal d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.</ref><br />
Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì gli organi, lo status dei componenti e le modalità di elezione, nomina o designazione.