Amministrazione pubblica: differenze tra le versioni

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Il mezzo principale per ottenere questa riconduzione a sistema è stata la giurisdizione amministrativa e quella contabile: l'affermazione di quest'ultima persino nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni (fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale) è stata sancita da Corte costituzionale, sentenza 28 dicembre 1993 n. 466 (resa in seguito a conflitto di attribuzioni sollevato dalla [[Corte dei conti]]).
 
{{vediLa anche|medesima problematica va ponendosi in ordine alle [[Partecipazioni_statali_(Italia)#Società_partecipate_dagli_enti_pubblici_locali}}|società partecipate dagli enti locali]].
 
{{vedi anche|Azienda speciale}}
 
== L'approccio dell'Unione europea ==