Diritto di maggiorasco: differenze tra le versioni

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Il maggiorasco era disciplinato da alcune norme legislative secondo cui il matrimonio, la trasmissione dei [[titolo (onomastica)|titoli nobiliari]] e dell'asse patrimoniale erano appannaggio dei soli primogeniti maschi. Il [[patrimonio]] era indissolubile e [[fedecommesso]] con la [[garanzia]] della sua conservazione.
 
Il destinatario del fedecommesso godeva dell'[[usufrutto]] generale dei [[Bene (diritto)|beni]] con l'obbligo di conservarli per restituirli ai suoi successori. Per questi vigeva il divieto assoluto di [[Compravendita|alienazione]], [[ipoteca]], [[Contratto di donazione|donazione]], cessione e qualsiasi altra forma di suddivisione dell'asse patrimoniale, che peraltro era soggetto obbligatoriamente all'inventario.
 
Nel secolo XVIII, ai maschi cadetti era preclusa qualunque possibilità di contrarre matrimonio: per strategie familiari, erano destinati ad intraprendere o la carriera ecclesiastica o quella militare.
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Già nel corso del Settecento, le sostituzioni fedecommissarie perpetue erano state soppresse: esse contrastavano con le esigenze di libera circolazione e di proficuo sfruttamento della [[Patrimonio|ricchezza]]. Le codificazioni moderne ammisero solo i fedecommessi che vincolavano il patrimonio familiare per una sola (ed una soltanto) generazione (fino alla riforma del [[1975]]).
 
Già [[Tommaso Crudeli]], poeta e libero pensatore ( 1702 -1745 ), sembra esser stato il primo caso di rinuncia al maggiorasco a favore dei fratelli; anche questa sua scelta antesignana fu considerata atto di ribellione assieme alle altre scelte liberali e libertarie che lo portarono dinnanzi al [[Tribunaletribunale dell'[[Inquisizione]] di [[Firenze]]. Questo gli inflisse torture e danni fisici i cui postumi determinarono anticipatamente la morte quando fu messo agli arresti domiciliari a [[Poppi]].
 
Il [[Code Napoléon|Codice Napoleonico]], introdotto da [[Gioacchino Murat]] nel [[1809]], stabilì l'abolizione dei fedecommessi e l'uguaglianza ereditaria per tutti i figli. Così, anche coloro che fino ad allora erano stati esclusi o pretermessi, ora potevano prendere parte alla ripartizione dell'asse ereditario.
 
La [[Restaurazione]] del [[1815]] introdusse delle modifiche, riconoscendo la quota ''legittima'' da ripartire a tutti gli eredi in maniera identica senza più distinzione di sesso e di età, una quota ''disponibile'' e l'obbligo della ''[[collazione (diritto)|collazione]]''.
 
Nonostante ciò, per [[consuetudine]] alle donne fu destinata la [[dote]] ma non l'eredità degli [[Bene immobile|immobili]], oppure il versamento di una somma di [[denaro]] allo scopo di evitare qualunque altra pretesa sull'[[eredità]].