Latitanza: differenze tra le versioni

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→‎Il catturando: Se si scrive per chiarire, bisognerebbe chiarire esplicitamente
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Tale termine, che prescinde dal titolo sotteso all'esercizio del potere coercitivo, qualifica come catturando qualsiasi soggetto si debba ricercare e bloccare per metterlo a disposizione dell'[[Autorità giudiziaria]]<ref>il termine ''autorità'', ricorrente nelle norme che si occupano della ricerca dei catturandi, non può che essere riferito, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, che all'Autorità giudiziaria</ref>.
 
Ne deriva che il termine catturando indica genericamente{{Chiarire|2=Visto che tale è la funzione di questa sezione in questa voce, bisognerebbe chiarire ed esplicitare le differenze da latitante}}:
*che debba essere ristretto in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione di pena ex art. 656 cpp;
*chi debba essere ristretto in esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere (art. 285 cpp) ovvero agli arresti domiciliari (art. 284 cpp), o ancora la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 cpp);