Amministrazione pubblica: differenze tra le versioni

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=== Il principio di sussidiarietà ===
La [[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#La_revisione_costituzionale_del_2001|riforma del 2001]], "spostando le competenze legislative alle Regioni ed introducendo il principio di [[sussidiarietà]] nell’amministrazione, avrebbe dovuto avviare un processo di riordino di tutta la presenza pubblica nel territorio, per rafforzare le autonomie locali a partire dai Comuni e far «emancipare» la Provincia da sede dell’amministrazione periferica statale ad ente autonomo costitutivo della Repubblica.
Ciò non è avvenuto. Anzi, negli ultimi 15 anni, è aumentata la spesa statale e regionale mentre è rimasta ferma la spesa locale. Lo Stato e le Regioni, invece di concentrarsi sulle funzioni legislative, hanno ampliato le loro funzioni amministrative. In questo modo, non solo si sono moltiplicati i conflitti tra le istituzioni e le sovrapposizioni di strutture, ma si è inesorabilmente bloccato il processo di [[decentramento]] verso le autonomie locali.
Di conseguenza, l’albero dell’amministrazione pubblica è restato storto. La P.A. italiana si presenta ancora oggi come una piramide capovolta, con una grossa testa e radici fragili, in netta contraddizione con i principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che pure sono scritti nella [[Costituzione]]"<ref>Gaetano Palombelli, ''LE RAGIONI DELLE AUTONOMIE NELLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE'', in Astrid, ''Cambiare la Costituzione?'', 2016, Maggioli Editore, p. 317.</ref>.
 
== L'approccio dell'Unione europea ==