Legge Pinto: differenze tra le versioni

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|tipo legge = [[Legge ordinaria]]
|stato = [[Italia]]
|legislatura = [[XIII Legislaturalegislatura della Repubblica Italiana|XIII Legislatura]]
|autore = [[Michele Pinto]]
|schieramento = [[Centro-sinistra|Centro sinistra]]
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L'articolo 6, paragrafo 1, della [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]], riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un [[equo processo]].
 
Il ricorso per il risarcimento da ingiusto processo può essere richiesto usufruendo l'assistenza del gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali di legge.<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/2009/02/gratuito-patrocinio|titolo=Avvocato gratuito a spese dello Stato|data=24-2- febbraio 2011|accesso=14-01- gennaio 2013}}</ref>
 
Secondo la giurisprudenza della Corte, il tempo della causa si calcola:
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La CEDU ha stabilito che il procedimento si considera di ''durata irragionevole'' in ogni caso quando si superano i tre anni per grado di giudizio.
 
I criteri di valutazione delle circostanze includono:<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/2011/06/guida-breve-al-risarcimento-ex-legge-pinto/ |titolo= "Guida Breve al risarcimento da eccessiva durata del processo" in Creative Commons |accesso=21-07- luglio 2011}}</ref>
 
# complessità della procedura;