Compravendita: differenze tra le versioni

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La '''compravendita''' è un [[contratto]] disciplinato dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del [[Codice civile italiano|codice civile]], che la chiama semplicemente ''vendita''. L'art. 1470 afferma che "''La vendita è il [[contratto]] che ha per oggetto il trasferimento della [[proprietà (diritto)|proprietà]] di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.''"
 
Si possono individuare due parti: il '''venditore''' ([[alienante]]) che trasferisce il diritto e il '''compratore''' o '''acquirente''' ([[alienatario]]), che si [[Obbligazione (diritto)|obbliga]] a pagare un [[prezzo]], (espresso in una somma di [[denaro]] contante o sotto forma di altri mezzi di pagamento quali carte di credito o di debito assegni e cambiali), come corrispettivo.
 
La prima vendita, scritta su tavoletta d'argilla, proviene da [[Ugarit]] ([[Siria]]) ed è datata circa 3.400 anni fa: ''“Dal presente giorno, davanti a testimoni, Ilya, figlio di Sinya e Padya, suo fratello, hanno venduto 4 iku del loro campo, che si trova tra i campi del villaggio di Sau, per 180 sicli d'argento, a Sharelli, la regina”. ''