Disegno di legge: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 16:
*'''disegno di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._72|72]] <nowiki/>e [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._87|87]]<nowiki/>della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''proposta di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._121|121]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]
si indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli, o /agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'[[iniziativa legislativa]]. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.
 
I termini sono contenuti nella [[Costituzione della Repubblica Italiana]] e si riferiscono allo stesso atto; tuttavia tradizionalmente la dottrina distingue: