Disegno di legge: differenze tra le versioni
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*'''disegno di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._72|72]] <nowiki/>e [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._87|87]]<nowiki/>della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''proposta di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._121|121]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]
si indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli
I termini sono contenuti nella [[Costituzione della Repubblica Italiana]] e si riferiscono allo stesso atto; tuttavia tradizionalmente la dottrina distingue:
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