Parroco: differenze tra le versioni

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Sempre per il diritto canonico, il parroco può essere nominato dal vescovo per un tempo definito, in Italia per nove anni. Prima della scadenza dei nove anni, il vescovo non ha, però, il potere di revocarlo, se non per gravi motivi. Quando lo richiedano le circostanze, il capo della [[diocesi]] può comunque ''invitare'' quello della parrocchia a dimettersi, se sussistono motivi proporzionati o la destinazione ad altro incarico.
 
IlI vecchiovecchi codicecodici di diritto canonico prevedeva(l'ultimo a contemplarlo è quello del 1917) prevedevano il diritto di [[giuspatronato]]. Tale diritto, non più previsto, è ancora in vigore in alcune parrocchie e prevede la possibilità per una famiglia o per la città intera, attraverso i suoi rappresentanti, di scegliere il proprio pastore. In altre è invece caduto in disuso, come ad esempio nella parrocchia [[Grado]], nella [[Diocesi di Gorizia]], dove l'ultima volta as essere stato usato è stato nel [[1999]] con la nomina di [[Mons. Armando Zorzin]]. Nel 2016, con la nomina di [[Mons. Michele Centomo]] il comune ha rinunciato a tale diritto, ormai solo formale a norma del [[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], non facendone uso.
 
== Curiosità ==