Guardia Nazionale Repubblicana: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Ho cambiato la didascalia della foto basandomi sul volume di Andrea Di Nicola "Da Tolone a Vittorio Veneto. Storia del I Battaglione M IX Settembre".
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: eliminazione carattere invisibile soft hypen U+00AD
Riga 218:
Con la fine della guerra le truppe italiane combattenti al servizio della R.S.I. vennero considerate formate da cittadini italiani militarmente inquadrati che avevano prestato "aiuto militare al nemico" o "aiuto al nemico nei suoi disegni politici" e pertanto responsabili di reati punibili ai sensi del vigente Codice di procedura militare di guerra: con ciò escludendo che tali cittadini potessero essere considerati militari belligeranti, in quanto da considerare piuttosto ribelli nei confronti dello Stato legittimo costituito dal [[Regno del Sud]], rappresentante la continuità legale dello Stato italiano e come tale riconosciuto all'epoca, oltre che dai paesi Alleati, anche dalla totalità delle nazioni neutrali.<ref>Art. 5 del Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 (sostitutivo di precedente Regio decreto legislativo 26 maggio 1944 n. 134), che punisce a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra chiunque abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto e di assistenza a essa prestata. In particolare si può citare la sentenza nella massima sede giuridica ammessa nel nostro ordinamento, la risoluzione di un conflitto di giurisdizione, ad opera delle Sezioni Unite penali, che il 7 luglio 1945 (presidente e relatore Aloisi, p.g. con conclusioni conformi Lattanzi), si pronunciarono in senso nettamente contrario al riconoscimento della "belligeranza" delle forze armate fasciste repubblicane.</ref>.
 
Il 7 febbraio [[1946]], la [[Corte di cassazione]] proscioglie da ogni addebito, in blocco, gli ufficiali superiori della Guardia nazio­nalenazionale repubblicana accusati come [[Camicie Nere|camicie nere]], stabilendo che “sono formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari le squadre d'azione di camicie ne­renere (brigate nere) che, giusta decreto istitutivo, rappresentavano la ‘struttura politico-militare del partito', e non già le forma­zioniformazioni della Guardia nazionale repubblicana, modellata sull'ordinamento dell'Arma dei Regi Carabinieri”.<ref>http://www.archivioguerrapolitica.org/?tag=gnr-guardia-nazionale-repubblicana.</ref>
 
La condizione dei combattenti della RSI venne sanzionata con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. La [[Corte di Cassazione]], anche a Sezioni Unite, ha sempre in tale senso ritenuto legittime una lunga serie di condanne per i delitti di aiuto militare al nemico (art. 51 C. p. mil. guerra) e di aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58).