Arbitrato: differenze tra le versioni

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* in diversi ordinamenti, l'arbitrato è più costoso rispetto al ricorso ai giudici statali;
* gli arbitri generalmente non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti;
* anche il lodo non costituisce immediatamente titolo esecutivo, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale (c.d.cosiddetta ''exequatur'');
* le limitazioni all'impugnazione dei lodi comportano che una eventuale decisione erronea non può essere facilmente riformata.
 
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L'istituto dell'arbitrato è previsto dal [[Codice di Procedura Civile]] ([[s:Codice di Procedura Civile/Libro quarto#Titolo VIII: DELL'ARBITRATO|libro IV, titolo VIII, artt. 806-840]]).
 
Ai sensi dell'art. 806, co. 1, cod. proc. civ., "''Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge''". Il secondo comma del medesimo articolo specifica poi che "''Le controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ.''", ossia quelle per le quali trova applicazione inil c.d.cosiddetto ''[[Processo del lavoro|rito del lavoro]]'', "''possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro''".
 
L'accordo con il quale le parti convengono di deferire agli arbitri la decisione della controversia (convenzione di arbitrato) viene denominato compromesso, se concluso a controversia già insorta (art. 807 cod. proc. civ.) oppure clausola compromissoria, se concluso per risolvere una possibile controversia futura in materia contrattuale (art. 808 cod. proc. civ.). È inoltre possibile concludere una convenzione di arbitrato per risolvere possibili controversie future in materia extracontrattuale, purché siano determinati i rapporti da cui possono sorgere (art. 808/''bis'' cod. proc. civ.).