Organizzazione non lucrativa di utilità sociale: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
AdA essa, secondo l'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, appartengono determinati [[ente (diritto)|enti]] di carattere privato, anche privi di [[persona giuridica|personalità giuridica]], i cui [[statuto (diritto)|statuti]] o [[atto costitutivo|atti costitutivi]] rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni [[fisco|fiscali]].
 
Le ONLUS non sono un nuovo tipo di [[soggetto giuridico]], in aggiunta a quelli previsti dalle norme [[diritto civile|civilistico]], ma una categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un [[Fisco|regime fiscale]] particolare in relazione allo [[non profit|scopo non lucrativo]].