Indagini preliminari: differenze tra le versioni
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Secondo l'art. 405 {{cpp}} la durata delle indagini preliminari è di sei mesi dall'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro della [[notizia di reato]], salvo che non si proceda per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lettera a), per cui la durata è di un anno.
Tuttavia il PM, ''ex'' art. 406 {{cpp}} può chiedere al [[Giudice per le indagini preliminari]] (GIP) una proroga, per giusta causa, non eccedente altri sei mesi. Possono essere richieste anche altre proroghe per particolare complessità delle indagini o per l'oggettiva impossibilità di concludere entro il termine prorogato, sempre non eccedenti i sei mesi. La proroga è accordata dal giudice prima
== Il ruolo della polizia giudiziaria ==
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